SPECIALE SALDO E STRALCIO DEI DEBITI TRIBUTARI CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE.
Saldo e stralcio dei debiti tributari; chi puo ottenerlo ? come ottenerlo, ecco tutto quello che devi sapere
RISCOSSIONE , SANATORIE
Saldo e stralcio debiti fino a 5.000 euro:
Chi può ottenerlo:
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 22 settembre 2021, n. 11/E, ha diffuso alcuni chiarimenti relativi
al nuovo “saldo e stralcio” per i debiti fiscali fino a 5.000 euro contenuto nel Decreto “Sostegni” (art.
4, commi 4-9, D.L. n. 41/2021) e reso operativo con il D.M. 14 luglio 2021. In particolare, la norma ha disposto l’annullamento dei debiti di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto), fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle precedenti definizioni agevolate, delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro. Di seguito si riporta una sintesi dei principali chiarimenti forniti. Chi può beneficiare dell’annullamento I debiti che possono essere oggetto di stralcio devono riferirsi: 1. alle persone fisiche che hanno percepito – nell’anno d’imposta 2019 – un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro; 2. ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito – nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 – un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro. Su questo aspetto, la circolare fornisce alcuni interessanti spunti, specie in merito a come individuare il suddetto limite reddituale, che vengono sintetizzati nella tabella che segue. Soggetti Come calcolare il limite reddituale Persone fisiche Il reddito complessivo, valido ai fini del calcolo del limite reddituale, si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Va considerato il “reddito imponibile”, che prende in considerazione il reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e degli altri oneri deducibili. Pertanto, è necessario sommare al reddito imponibile – anziché al reddito complessivo – i redditi assoggettati alla cedolare secca e all’imposta sostitutiva del regime forfetario.
Non va, invece, sommato l’importo pari al rendimento nozionale previsto dalla disciplina relativa all’ACE proprio in virtù di detto richiamo al reddito imponibile. In sintesi, per il modello 730-3 (modello 2020, redditi anno 2019) e per il modello Redditi 2020 (periodo d’imposta 2019) va considerata la somma dei seguenti redditi:
- reddito imponibile IRPEF;
- reddito assoggettato alla cedolare secca;
- reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Si considerano le Certificazioni Uniche (CU) 2020 per l’anno 2019 e le dichiarazioni 730 e Redditi PF 2020 relative all’anno 2019 presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate alla data del 14 luglio 2021, data di emanazione del Decreto ministeriale.
Non vengono prese in considerazione le dichiarazioni che contengono solo il frontespizio o il prospetto dei familiari a carico oppure i soli quadri RM (Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva), RT (Plusvalenze di natura finanziaria), RW (Investimenti e attività finanziarie all’estero, monitoraggio – IVIE/IVAFE), RX (Risultato della dichiarazione), AC (Comunicazione dell’amministratore di condominio), RV, rigo 9 (Addizionale comunale all’IRPEF) e rigo 17 (Acconto addizionale comunale all’IRPEF). In caso di presenza per lo stesso soggetto sia di dichiarazioni modello 730 sia di dichiarazioni modello Redditi PF (con quadri significativi) si tiene conto dell’ultima dichiarazione pervenuta. Le CU rilevano solo in assenza di un modello dichiarativo valido. Soggetti diversi dalle persone fisiche Ai fini della verifica del limite reddituale si fa riferimento ai modelli dichiarativi
Redditi Società di capitali (SC), Società di persone (SP) e Enti non commerciali (ENC) nel cui frontespizio è indicato un periodo d’imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019. Ai fini dello stralcio:
in caso di dichiarazione ultrannuale presentata da società sottoposte a procedure concorsuali, viene presa in considerazione la dichiarazione che ricomprende il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019;
in caso di dichiarazioni presentate da società che abbiano optato per il regime del consolidato viene presa in considerazione solo la dichiarazione del soggetto che partecipa al consolidato, ossia del soggetto che ha presentato il modello RSC.
Debiti stralciabili ed esclusi
Lo stralcio riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi, di cui sotto. I debiti di importo residuo ”fino a 5.000 euro” sono calcolati tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura. Il limite di 5.000 euro è determinato non con riferimento all’importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli importi dei “singoli carichi” contenuti nella stessa. Ne deriva che, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, rileva l’importo di ciascuno:
- se i singoli carichi non superano i 5.000 euro, possono beneficiare tutti dell’annullamento;
- se all’interno della medesima cartella di pagamento, vi siano carichi rientranti nello stralcio, in quanto d’importo residuo inferiore alla soglia di 5.000 euro, e carichi esclusi perché d’importo residuo superiore a tale soglia, vengono annullati solo i primi.
Attenzione
Lo stralcio riguarda anche i debiti rientranti nelle precedenti definizioni agevolate e precisamente:
• la c.d. Rottamazione-ter (art. 3, D.L. n. 119/2018);
• il c.d. Saldo e stralcio (art. 1, commi da 184 a 198, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di Bilancio 2019), comprese le successive riaperture (art. 16-bis, D.L. n. 34/2019).
Lo stralcio non interessa:
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (art. 16 del Regolamento UE n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015);
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), delle Decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014;
- l’IVA riscossa all’importazione.
Come avviene lo stralcio ?
Il D.M. 14 luglio 2021 ha definito nel dettaglio la procedura per arrivare all’annullamento dei debiti, con la relativa tempistica. Innanzitutto, entro il 20 agosto 2021, l’Agente della riscossione ha dovuto trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021, di importo fino a 5.000 euro. Successivamente, entro il 30 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate restituisce a quest’ultimo il predetto elenco dei codici fiscali, segnalando quelli relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati alla data del 14 luglio 2021, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti normativamente previsti.
Per costoro, pertanto, non si procede all’annullamento dei debiti ancorché, per gli stessi, ricorrano le altre condizioni previste dalla norma. L’annullamento dei debiti viene effettuato, automaticamente (e quindi senza alcuna istanza da parte dei contribuenti) alla data del 31 ottobre 2021, relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall’Agenzia delle Entrate, per cui i debiti oggetto di stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021. I contribuenti, comunque, possono verificare l’intervenuto annullamento dei debiti attraverso la consultazione della propria situazione debitoria che può essere richiesta con le modalità rese disponibili dall’Agente della riscossione. Inoltre, come precisato nella circolare n. 11/E/2021, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, attraverso un apposito servizio è possibile verificare se i debiti ammessi alle predette definizioni agevolate 1possono essere potenzialmente oggetto di stralcio.
Attenzione
Nel caso di debiti oggetto di coobbligazione, l’annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati dall’Agenzia delle Entrate, ossia se almeno uno dei coobbligati ha un reddito superiore al limite stabilito per lo stralcio. Ciò in quanto, in caso di coobbligazione, la pretesa e, quindi, il carico sono da ritenersi unitari. Le altre date da ricordare, che interessano gli agenti della riscossione sono:
- 30 novembre 2021: l’Agente della riscossione trasmette, agli enti interessati, l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico oppure in via telematica, ai fini del discarico;
- 15 novembre 2021: l’Agente della riscossione presenta al Ministero dell’Economia e delle finanze la richiesta di rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, annullate per effetto dello stralcio;
- 31 dicembre 2021: viene corrisposta la prima rata del rimborso di ammontare non inferiore al
- 70% del totale;
- 30 giugno 2022: viene corrisposto l’ammontare residuo del rimborso.