Studio Tributario Manetti

Circolare del 30 Giugno 2021

IL SUPERBONUS SI ESTENDE AL SETTORE TURISTICO

“Il decreto sarà “presto pronto. Le risorse ci sono e sono importanti”.

Il Superbonus si estende al settore turistico, seppur all’80%, anche se le procedure per accedervi saranno semplificate. Lo ha annunciato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, nel corso di “Estate 2021”, evento che inaugura l’apertura della stagione turistica italiana, in corso di svolgimento a Tremezzo, sul Lago di Como.

“Stiamo predisponendo un decreto che va nella direzione di uno sgravio dell’80%, ma con regole semplicissime, in modo che invece di fare una pigna di carte basta un foglio solo” ha spiegato il ministro. Il decreto, come ha spiegato il ministro Garavaglia, sarà “presto pronto”. “Le risorse ci sono e sono importanti – ha aggiunto il ministro del Turismo -. Noi abbiamo nel Recovery, e quindi già approvato dall’Europa, un fondo dedicato alla ristrutturazione delle strutture ricettive di ogni tipo che vale 1,8 miliardi e che con l’effetto leva può arrivare a oltre 3 miliardi di euro”

RITORNA IL C.D. REDDITOMETRO, MA PIÙ AMPIO DI SPESE: IN PUBBLICA CONSULTAZIONE UNO SCHEMA DI DECRETO A DECORRERE DAL 2016

Spese per i medicinali, per gli animali domestici, iscrizione presso circoli, acquisto di azioni, di buoni postali, spese per il tram e così via. Rilevano anche le zone geografiche.

Tanti gli indici di consumo utili a fisco per sottoporre ad accertamento sintetico i contribuenti dal 2016 in poi.

Il MEF ha posto in pubblica consultazione, dal 10 giugno 2021, uno schema di decreto da adottare ai sensi dell’articolo 38, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

In particolare, il Ministero dell’Economia e Finanze, sottopone alla consultazione pubblica lo schema di decreto diretto ad individuare il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva, finalizzato alla determinazione sintetica dei redditi delle persone fisiche relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2016 (c.d. redditometro).

La consultazione, che avrà termine il 15 luglio 2021, è riservata alle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori individuate in base all’elenco di cui all’art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice di consumo) contenuto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 dicembre 2020.

OPZIONE PER IL CONSOLIDATO FISCALE: REMISSIONE IN BONIS SE ADOTTATI DAL CONTRIBUENTE COMPORTAMENTI COERENTI

Opzione per il consolidato fiscale – remissione in bonis ex articolo 2, comma 1, del DL 16 del 2012: Riguardo all’opzione per il consolidato fiscale non correttamente esercitata, il beneficio della “remissione in bonis” è riservato ai contribuenti che abbiano comunque adottato comportamenti coerenti in ordine al calcolo della base imponibile consolidata ed alla liquidazione dell’IRES dovuta (in tal senso la risposta ad interpello n. 82 del 2019). L’istante, dunque, sussistendo le condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012 e meglio illustrate dalla circolare n. 38/E del 2012, può sanare il mancato esercizio dell’opzione per l’accesso al regime del consolidato fiscale nazionale, per il triennio 2020-2021-2022;

➢ versando la sanzione di euro 250 prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, ed

➢ effettuando l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile da intendersi, come precisato dalla circolare n. 38/E del 28settembre 2012, con «la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto.