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CARTELLE ESATTORIALI:

NUOVA GUIDA ALLA RATEIZZAZIONE

Oggi lo studio Manetti, vi illustrerà le nuove regole per la rateizzazione con L’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito internet, il 23 maggio 2024, ha reso disponibile una nuova guida sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento per sapere come e quando è possibile richiedere di rateizzare il debito: Dalle somme dilazionabili alle modalità per presentare la domanda, da come versare le rate agli effetti del pagamento. Una delle prime linee di intervento è quella relativa al pagamento dei debiti. Infatti, per consentire ai contribuenti che vogliono mettersi in regola con il versamento delle somme richieste da AdeR in avvisi e cartelle di pagamento, ma non riescono a pagare in un’unica soluzione, è prevista la rateizzazione delle somme da versare in più rate. In particolare, l’articolo 19 del DPR n. 602/1973 e l’articolo 26 del D.lgs. n. 46/1999 attribuiscono all’Agente della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Rateizzazione ordinaria entro i 120mila euro Le rateizzazioni ordinarie permettono di dilazionare il debito, di qualunque importo, fino a un massimo di 6 anni (72 rate). Se la somma che si intende rateizzare è inferiore a 120mila euro, è possibile farlo direttamente online con il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del sito internet agenziaentrateriscossione.gov.it, senza dover presentare alcuna documentazione e va anche sottolineato che la soglia di 120mila euro è riferita a ogni singola richiesta di rateizzazione. In alternativa, bisogna compilare il modello di richiesta “R1”, disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, da inviare via Pec insieme alla documentazione di riconoscimento. Rateizzazione ordinaria sopra i 120 mila euro Se l’importo che si intende dilazionare supera 120mila euro, la domanda di rateizzazione ordinaria – 72 rate – va presentata via Pec attraverso i moduli specifici disponibili sul sito, ma in questo caso è necessario allegare anche la documentazione che attesti la “temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica”. Quindi, se chi fa la richiesta è una persona fisica, deve usare il modello “R2” e presentare la certificazione Isee del nucleo familiare; mentre se si tratta di persona giuridica, insieme al modello “R3” la documentazione da allegare è riferita allo stato economico-patrimoniale dell’azienda.

Rateizzazione straordinaria Se il contribuente si trova in “comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica” può chiedere una rateizzazione straordinaria, che permette di dilazionare il debito, di qualunque importo, fino a un massimo di 10 anni (120 rate).  In questo caso, insieme al modulo di richiesta bisogna allegare la documentazione che attesti la presenza del requisito di difficoltà.  Nel caso di persona fisica, il modello si chiama “R4” e la documentazione da presentare è la certificazione Isee, comprensiva dell’indicatore Isr; se chi chiede di rateizzare è una persona giuridica, il modello è “R5” e la documentazione da allegare è riferita allo stato economico-patrimoniale dell’azienda.  Tutti i modelli riportano l’elenco degli indirizzi Pec di AdeR cui devono essere trasmessi e una sezione dove il contribuente deve indicare il domicilio, cui l’Agenzia delle entrate.

Riscossione deve inviare l’accoglimento, il piano di ammortamento e i moduli di pagamento oppure il rigetto motivato della richiesta. I moduli possono anche essere scaricati in autonomia in area riservata oppure in area pubblica del sito. Rateizzazione in proroga Se il contribuente dimostra di aver subito un peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economica dopo la concessione della prima rateizzazione, può richiederne la proroga, una sola volta. La proroga può essere ordinaria, fino a un massimo di 72 rate, o straordinaria, fino a un massimo di 120. Effetti della rateizzazione Innanzitutto, Ader non può avviare nuove azioni cautelari o esecutive sul debito rateizzato. Ci sono poi altre tutele, per esempio al pagamento della prima rata, AdeR sospende l’eventuale fermo amministrativo disposto in precedenza sul bene mobile registrato, per esempio l’automobile, a condizione che tutti i debiti oggetto del fermo siano stati ricompresi nell’istanza di dilazione. Con la sospensione del fermo amministrativo il contribuente può quindi circolare con il veicolo interessato, ma non può rottamarlo né venderlo, operazioni che può effettuare solo al termine del pagamento delle rate. Un altro esempio: è possibile ottenere il Durc regolare – in assenza di altri debiti di natura previdenziale non rateizzati e scaduti.

 

 

 

 

Fonte Commercialista Telematico

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