ACCESSO AI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETÀ CESSATA

ACCESSO AI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETÀ CESSATA, ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE E ANCORA

La prassi di consentire ai liquidatori la conservazione dei libri sociali di società cessate in luoghi e presso soggetti diversi dall’Ufficio del Registro delle Imprese territorialmente competente è incompatibile con l’attuale quadro normativo a decorrere dal 2014.

Lo evidenzia il Ministero dello sviluppo economico, nella nota prot. 106345 del 13 aprile 2021, riguardante il tema dell’accesso ai libri sociali della società cessata (art. 2496 c.c.), in particolare della Srl.

Viceversa, per i casi derivanti dalla prassi precedente rimane, comunque, ovviamente intatto il diritto di accedere ai libri in questione presso il soggetto risultante dalla visura camerale, secondo modalità da concordarsi ma tali, in ogni caso, da non costituire ostacolo all’esplicazione di un diritto espressamente previsto da una norma di legge.

L’APPELLO NON NOTIFICATO TRAMITE LA PEC È INAMMISSIBILE, IN SICILIA PROCESSO TRIBUTARIO ON LINE GIÀ OPERATIVO DA ANNI

Non basta affermare che in primo grado siano stati utilizzati i mezzi di notifica tradizionali.

Sull’obbligatorietà della notifica dell’appello tramite Pec si è pronunciata la Comm. Trib. Reg. per la Sicilia con la sentenza del 23/03/2021 n. 2793/8.

In tema di contenzioso tributario è inammissibile l’appello non notificato tramite Posta elettronica certificata (Pec).

Lo dicono i giudici della CTR siciliana i quali hanno ricordato che il processo tributario telematico è pienamente in vigore in Sicilia dal mese di luglio del 2017, per cui l’appello doveva essere notificato esclusivamente con modalità telematiche.

Osservano i giudici che, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, la circostanza che in primo grado siano stati utilizzati i mezzi di notifica tradizionali non esime dall’avvalersi, in ogni caso, della notifica tramite Pec (Cass. 25713/2019).

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE: ECCO DA QUANDO DECORRONO GLI EFFETTI

Rottamazione delle cartelle: gli effetti decorrono dalla presentazione dell’istanza.

Difatti, secondo quanto deciso dalla Comm. Trib. Reg. per il Lazio con la sentenza del 1/04/2021 n. 1783/17, al fine di evitare possibili disparità di trattamento dovute alla tempistica dell’istruttoria da parte del Concessionario della riscossione, gli effetti della rottamazione delle cartelle decorrono dal momento in cui il contribuente presenta l’istanza di definizione agevolata e non dalla comunicazione dell’avvenuta ammissione alla sanatoria. Pertanto, tutte le somme versate dopo la presentazione della domanda vanno rimborsate o scomputate nei versamenti per completare la definizione agevolata.

La CTR del Lazio, ha così accolto l’appello del contribuente e riformato la sentenza di primo grado. Nel caso di specie i giudici hanno, altresì, ritenuto legittima la richiesta di rimborso delle somme versate in eccesso nel corso del giudizio. Hanno precisato, infatti, che detto rimborso costituisce un effetto consequenziale della pronuncia, come stabilito dall’art. 68 D.Lgs. 546/1992 e non occorre, dunque, la presentazione di un’apposita istanza in tal senso.