IN QUESTA CIRCOLARE DI FEBBRAIO lO STUDIO MANETTI AFFRONTA I SEGUENTI TEMI:

  1. Controlli sulle partite IVA chiuse
  2. Compensazioni vietate per coloro ..
  3. Abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione
  4. Operazioni di fusione e scissione

CONTROLLI  SULLE PARTITE IVA CHIUSE 

La lotta contro l’utilizzo di partite IVA false o inattive è stata ulteriormente rafforzata tramite l’articolo 1, comma 99 della legge di bilancio 2024.

Le conseguenze dei controlli sulle partite IVA stabilite dall’art. 35 comma 15-bis.2 del DPR 633/72, si applicano adesso anche nei casi in cui l’Agenzia delle Entrate notifichi un provvedimento di cessazione al soggetto passivo che ha chiuso la partita IVA entro i 12 mesi precedenti. Nel caso in cui la partita IVA venga chiusa per effetto dell’art. 35 comma 15-bis.1 del DPR 633/72, non è possibile compensare in modo orizzontale imposte con altri tributi o contributi dal momento in cui viene notificato il provvedimento di esclusione, nel caso in cui l’Ufficio non riceva dal soggetto le informazioni richieste. Il divieto si applica a prescindere dal tipo e dall’importo dei crediti, anche se non sono maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento e rimane fino a quando la partita IVA risulti cessata (art. 17 comma 2-quater del D.lgs. 241/97).

Se il soggetto procede comunque con l’utilizzo di un credito in compensazione, nonostante il divieto imposto, lo scarto del modello F24 viene comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello (art. 17 comma 2-sexies del D.lgs. 241/97).

Il soggetto passivo che si è visto notificare il provvedimento di cessazione della partita IVA sulla base di specifici elementi di rischio, deve comparire di “persona” presso l’Ufficio al fine di esibire le proprie scritture contabili o altra documentazione. Nello specifico, per dimostrare l’assenza dei profili di rischio contestati, deve fornire prova del possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 4 e 5 del DPR 633/72 e del regolare esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione. Se il soggetto non si presenta o se quanto risulta dalla documentazione non è sufficiente, oltre al provvedimento di cessazione della partita IVA e al divieto di compensazione, l’Agenzia delle Entrate irroga una sanzione pari a 3.000 euro, ai sensi dell’art. 11 comma 7-quater del D.lgs. 471/97, senza possibilità di applicare il c.d. “cumulo giuridico”.

Il nuovo comma 15-bis.3 dell’art. 35 del DPR 633/72 stabilisce che questa sanzione può essere applicata anche se il provvedimento di cessazione della partita IVA viene notificato in caso di chiusura della partita Iva entro gli ultimi 12 mesi. La partita IVA viene inoltre esclusa dalla banca dati VIES e l’effettiva cessazione della stessa può essere riscontrata anche da clienti e fornitori sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata allo specifico servizio di verifica, come stabilito dal provv. 16 maggio 2023 n. 156803.

L’art. 35 comma 15-bis.2 del DPR 633/72 stabilisce infine che il soggetto passivo che intende riaprire la partita IVA cessata deve rilasciare una polizza fideiussoria o una fideiussione bancaria di durata triennale e di importo pari a 50.000 euro, in via ordinaria. Se però prima del provvedimento di cessazione della partita Iva sono state commesse violazioni fiscali di importo superiore, l’importo chiesto come fideiussione può anche superare la soglia dei 50.000 euro.

COMPENSAZIONI VIETATE PER COLORO CHE HANNO PIÙ DI 100.000 EURO DI RUOLI SCADUTI

Nell’ambito del contrasto all’utilizzo indebito dei crediti d’imposta, la Manovra 2024 ha introdotto nuove

limitazioni al loro utilizzo in compensazione in F24. In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2024, ha previsto:

  1. un nuovo divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti di importo complessivo superiore a euro 100.000;
  1. l’estensione dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per presentare i modelli F24 contenenti compensazioni di crediti previdenziali.

Pagamento dei ruoli tramite compensazione – Si ritiene possibile, salvo chiarimenti contrari futuri, definire i ruoli scaduti tramite utilizzo dei crediti disponibili, tramite il mod. F24 “Accise” (utilizzando il codice tributo

RUOL”), analogamente a quanto previsto dal citato art. 31 del D.L. n. 78/2010. Così facendo, l’eventuale quota di credito residuo diviene disponibile per ulteriori compensazioni.

Per il divieto di compensazione si applica l’ art. 37, comma 49-ter , D.L. n. 223/2006, cioè:

l’Agenzia delle Entrate può sospendere l’esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.

Tale sospensione può avere una durata massima di 30 giorni e se al termine dei controlli e􀀻ettuati emerge che il credito:

non è stato correttamente utilizzato in compensazione: il Mod. F24 viene scartato, i pagamenti e le compensazioni ivi contenuti sono considerati non eseguiti e viene applicata la sanzione pari al 5%

dell’importo (per importi 􀀣no 5.000 euro) o ad euro 250 (per importi superiori a 5.000 euro), ex art. 15,comma 2-ter , D.Lgs. n. 471/97;

risulta correttamente utilizzato: il pagamento è eseguito e le relative compensazioni/versamenti sono considerati effettuati alla data indicata nel file telematico.

La norma non disciplina gli aspetti sanzionatori, correlati al divieto di compensazione, dovendosi applicare i criteri generali. In generale si verterà nell’ambito di un credito esistente ma non spettante, con applicazione

della: sanzione del 30% (art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 471/97); per la quale non è ammessa la definizione con 1/3 della sanzione ex art. 16, D.Lgs. n. 472/97.

 

ABROGAZIONE DELL’ISTITUTO DEL RECLAMO-MEDIAZIONE

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione ex articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disposta dall’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, in materia di contenzioso tributario, opera per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024.

Pertanto, per i predetti ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 17-bis, del decreto legislativo n. 546/92, in vigore fino alla medesima data.

(Ministero dell’Economia e delle Finanze, comunicato stampa n. 13 del 22 gennaio 2024)

OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE NELL’AMBITO DEGLI STRUMENTI DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA SOGGETTI AD OMOLOGAZIONE

Il Consiglio nazionale del notariato, il 23 gennaio 2024, ha pubblicato lo Studio n. 149-2023/I sulle operazioni di fusione e scissione nell’ambito degli strumenti di regolamentazione della crisi e dell’insolvenza soggetti ad omologazione. Il nuovo CCII ha introdotto, sia pure in tempi diversi, talune norme dirette a regolamentare le operazioni di fusione e di scissione poste in essere nell’ambito di strumenti della regolamentazione della crisi e dell’insolvenza, così colmando una lacuna esistente nel previgente ornamento, che aveva dato luogo a contrasti in dottrina ed in giurisprudenza.

L’intervento del legislatore del CCII, tuttavia, non si è realizzato in modo organico, in quanto, in un primo tempo, con l’art. 116 del CCII sono state dettate norme particolari per le operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice previste dal piano concordatario durante la procedura oppure dopo la sua omologazione.

Solo successivamente l’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 ha introdotto nel CCII, agli artt. 120-bis e ss., ulteriori disposizioni in merito alla competenza all’adozione di operazioni di fusione e di scissione nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società, senza tuttavia operare alcun coordinamento né con il menzionato art. 116 né con le disposizioni del codice civile.

Ciò rende necessario riprendere gli orientamenti espressi dal Notariato sull’originario testo dell’art. 116 CCII e rileggerli alla luce delle novità apportate dagli artt. 120-bis e ss. CCII.

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