Quaderno Settimanale

Circolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale

Numero 7 del 19 Febbraio 2024

Fonte commercialista telematico

Focus settimanale:

 

  • Per la fattura elettronica conta la data di trasmissione e non di effettuazione
  • La competenza dei bonifici e detrazione IVA per i forfetari
  • IVA – il regime speciale per l’editoria – terza parte
  • Il rimborso del credito IVA 2023
  • Gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate del mese di gennaio 2024

 

 

Indice:

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

In breve. 11

Per la fattura elettronica conta la data di trasmissione e non di effettuazione. 11

La competenza dei bonifici e detrazione IVA per i forfetari 13

L’Approfondimento – 1. 15

Iva – il regime speciale per l’editoria – terza parte. 15

L’Approfondimento – 2. 25

Il rimborso del credito IVA 2023. 25

L’Approfondimento – 3. 38

Gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate del mese di gennaio 2024. 38

 

 

L’istanza di adesione blocca il contraddittorio

 

 

Il Sole 24 Ore

12.02.2024

 

 

Nel caso in cui il contribuente presenta istanza di adesione sta rinunciando di fatto, in modo volontario, al contraddittorio preventivo.

 

 

Residenza fiscale

 

 

Il Sole 24 Ore

12.02.2024

 

 

Il D.lgs. 209/2023 riformula l’art. 2, c. 2 Tuir ampliando i criteri alternativi che, se ricorrono per la maggior parte del periodo di imposta (almeno 183 giorni, 184 negli anni bisestili), attribuiscono la residenza della persona fisica in Italia.

 

 

“Ne bis in idem” nei tributi locali

 

 

Il Sole 24 Ore

12.02.2024

 

 

Secondo una nota Ifel sulla riforma dello Statuto del contribuente (D.lgs. 219/2023), il principio del c.d. “ne bis in idem” non si applica direttamente nell’ambito dei tributi comunali se non attraverso i necessari adattamenti da realizzare per via regolamentare.

 

 

Correttivi al Milleproroghe

 

 

Il Sole 24 Ore

13.02.2024

 

 

I correttivi al decreto Milleproroghe attualmente allo studio del Governo, prevedono:

  • l’azzeramento dell’Irpef agricola per le fasce di reddito fino a 10.000 euro e il dimezzamento per le fasce di reddito tra 10.000 e 15.000 euro;
  • la proroga al 31.12.2024 per gli obblighi di revisione dei veicoli agricoli immatricolati fino al 31.12.1983;
  • lo slittamento al 1.01.2025 delle novità Iva per il Terzo settore;
  • la riapertura dei termini per le rate della rottamazione-quater e per il ravvedimento speciale.

 

 

Invio e modifiche precompilata Iva

 

 

Il Sole 24 Ore

13.02.2024

 

 

L’Agenzia delle Entrate, dal 12.02.2024, ha reso disponibile all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” la bozza della dichiarazione precompilata Iva 2024.

 

 

Comunicazioni e-commerce

 

 

Il Sole 24 Ore

13.02.2024

 

 

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che la comunicazione Dac7 è obbligatoria anche per le operazioni nazionali relative ad attività pertinenti realizzate mediante piattaforma di marketplace.

 

 

Ravvedimento speciale esteso alle dichiarazioni 2023

 

 

Il Sole 24 Ore

14.02.2024

 

 

Con un emendamento al decreto Milleproroghe, si prevede che le norme sul ravvedimento speciale, disciplinato dall’art. 1, cc. da 174 a 178, L. 29.12.2022 n. 197, si applicano anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022.

 

 

Ravvedimento speciale su redditi esteri

 

 

Il Sole 24 Ore

15.02.2024

 

 

Tramite il ravvedimento speciale è possibile regolarizzare le sanzioni per l’infedele dichiarazione per i redditi prodotti all’estero, non però le sanzioni per l’omessa compilazione del quadro RW.

 

 

Registrazione del preliminare per bonus prima casa

 

 

Il Sole 24 Ore

15.02.2024

 

 

Un emendamento al decreto Milleproroghe, consente di applicare il bonus prima casa per Under 36 in presenza di un Isee non superiore a 40mila euro, come disciplinato dal D.L. 73/2021, c.d. Sostegni-bis, ma solo ai contratti preliminari registrati entro il 31.12.2023.

 

 

Esenti da ritenuta i premi fino a 300 euro degli atleti

 

 

Il Sole 24 Ore

15.02.2024

 

 

Un emendamento al Decreto Milleproroghe stabilisce che i premi agli atleti siano esenti da ritenuta fino alla somma di 300 euro, in modo da attenuare gli effetti fiscali della riforma dell’Irpef.

 

 

Tracciamento operazioni in criptovaluta

 

 

Italia Oggi

15.02.2024

 

 

La legge di delegazione europea 2022-2023, approvata il 14.02.2024, prevede di tracciare le operazioni in criptovaluta e i bonifici tradizionali effettuati attraverso un semplice conto corrente.

 

 

Rappresentanza fiscale

 

 

Italia Oggi

16.02.2024

 

 

Il decreto sull’accertamento, varato in attuazione della riforma fiscale, prevede tra le altre cose che la funzione di rappresentanza fiscale non può essere ricoperta dagli autori di reati finanziari o di gravi e ripetute violazioni alla normativa tributaria o contributiva.

 

 

Cumulo contributi locali e bonus casa

 

 

Il Sole 24 Ore

16.02.2024

 

 

Un emendamento approvato al Decreto Milleproroghe conferma che fino al 2026 è possibile cumulare il bonus casa con i contributi regionali e comunali dedicati all’efficienza energetica, ossia, nello specifico, l’ecobonus e il bonus ristrutturazioni al 50%, comprese le spese per il miglioramento energetico degli immobili.

 

 

Versamento ritenute condomini

 

 

Il Sole 24 Ore

17.02.2024

 

 

L’art. 9 D.lgs. 1/2024, modificando il c. 2-bis dell’art. 25-ter Dpr 600/1973, in tema di ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore, chiarisce che a fronte di tale intervento il versamento della ritenuta è effettuato dal condominio se l’importo è di minimo 500 euro, da versare il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre.

 

 

Dati sanitari anonimi al Fisco

 

 

Italia Oggi

17.02.2024

 

 

L’Agenzia delle Entrate potrà ricevere i dati fiscali delle fatture e dei corrispettivi, trasmessi dagli operatori al Sistema tessera sanitaria, senza però l’indicazione del codice fiscale degli assistiti e della descrizione delle prestazioni.

 

 

 

Chiarimenti sull’Ace

 

 

Interpello

n. 31

del 8.02.2024

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato al fine di identificare i titoli e valori mobiliari che comportano la sterilizzazione della base Ace non basta affidarsi solo sul Testo unico della finanza o sulla relazione illustrativa al decreto Ace, ma deve essere fatta un’interpretazione sostanziale dello strumento finanziario.

 

 

Chiarimenti sull’Ace

 

 

Interpello

n. 32

del 8.02.2024

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che per una società con un primo esercizio chiuso di durata pari a circa 13 mesi, l’Ace innovativa, introdotta per il solo 2021, si applicherà per il periodo d’imposta successivo al 31.12.2020 che per la società in argomento è il 2022 e non il 2021.

 

 

Chiarimenti sull’Ace

 

 

Interpello

n. 33

del 8.02.2024

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che le operazioni potenzialmente elusive sono quelle che veicolano flussi finanziari all’interno dei gruppi, con il rischio di duplicare l’Ace.

 

 

Detrazione spese sanitaria da parte degli eredi

 

 

Interpello

n. 43

del 15.02.2024

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che le spese sanitarie sono detraibili nell’anno in cui il Fondo paga direttamente la struttura sanitaria, se le quote di adesione al fondo sono indeducibili. Nel caso in cui il pagamento avviene dopo il decesso del contribuente, la spesa non può essere detratta nell’ultima dichiarazione del defunto e nemmeno da parte degli eredi.

 

 

Novità Iva dal 2024

 

 

Circolare

n. 3/E/2024

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha affrontate le modifiche sulle imposte indirette contenute nella legge di Bilancio 2024, nel Decreto Anticipi (D.L. 145/2023) e nel Decreto Salva infrazioni (D.L. 69/2023), tra le quali si ricorda l’aliquota Iva relativa alle cessioni di alcuni prodotti dell’infanzia, igiene femminile e pellet.

 

 

 

 

Agevolazioni prima casa

 

 

Circolare

n. 3/E/2024

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, disciplina la modifica dell’agevolazione “prima casa” (introdotta dall’art. 2 D.L. 69/2023) per acquisti delle persone che si sono trasferite all’estero per motivi di lavoro.

 

 

Art bonus

 

 

Interpello

n. 44

del 16.02.2024

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che la fondazione che raccoglie erogazioni liberali destinate indirettamente al sostegno di una fondazione teatrale non può beneficiare dell’art bonus.

 

 

Esenzione imposta di registro statuti ASD

 

 

Circolare

n. 3/E/2024

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha affermato che l’esenzione dall’imposta di registro per l’adeguamento degli statuti degli enti sportivi dilettantistici in conformità

all’art. 7 D.lgs. 28.02.2021, n. 36, prevista dall’art. 12, c. 2-bis, si applica anche in caso di ulteriori modifiche o integrazioni statutarie previste dal Capo I dello stesso decreto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omessa dichiarazione dei redditi

 

C.G.T di secondo grado della Campania

n. 3678/2024

 

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con la sentenza, ha chiarito che la dichiarazione contenente i soli dati utili all’individuazione del contribuente non può essere ritenuta omessa.

 

 

Imposta di successione per curatore

 

C.G.T di primo grado di Lecco

n. 112/2023

 

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecco, con la sentenza, ha sancito che il curatore dell’eredità giacente è tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione, ma senza versare le relative imposte, in quanto è titolare di un mero potere di detenzione sui beni ereditari.

 

 

Cessione di immobili pubblici

 

C.G.T di secondo grado del Veneto

n. 996/2023

 

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, con la sentenza, ha ribadito che all’esenzione dall’imposta di registro prevista per l’alienazione di immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici in genere non si possa applicare alcuna limitazione di tipo soggettivo.

 

 

Lavoratore autonomo non residente

 

Corte di Cassazione

n. 2116/2024

 

 

La Cassazione, con la sentenza, ha chiarito che il soggetto non residente che svolge attività autonome, ma si avvale di una base fissa operante in Italia, va tassato in Italia.

 

 

Polizze vita per il Tfm

 

C.G.T di secondo grado del Piemonte

n. 36/2024

n. 37/2024

 

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, con le sentenze e in merito alla deducibilità delle quote accantonate come Trattamento di fine mandato (Tfm) dell’amministratore oltre i limiti previsti per il Tfr dei dipendenti, precisa che tali polizze utilizzate per accantonare il Tfm non sono fringe benefit e sono interamente deducibili.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimborso Irap per mancanza di autonoma organizzazione

 

Corte di Cassazione

n. 2647/2024

 

 

La Cassazione, con l’ordinanza, ha chiarito che in tema di Irap, il libero professionista non viene escluso in modo automatico dall’imposizione con riferimento all’esercizio dell’attività di titolare di cariche organiche di enti o società commerciali. In questo modo, se presenta la domanda di rimborso dell’imposta che assume indebitamente versata, deve provare l’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione in relazione allo svolgimento di detta attività.

 

 

Frode Iva

 

Corte di Cassazione

n. 1465/2024

 

 

La Cassazione, con la sentenza, ha precisato che, ai fini dell’applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, occorre accertare l’esistenza di concreti elementi di fatto anche in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo.

 

 

Stabile organizzazione

 

Corte di

Giustizia Ue

C-533/22

 

 

La Corte di Giustizia Europea ha chiarito che in merito alle circostanze in cui una società stabilita nello Stato membro A, che fornisce servizi ad altra società stabilita nello Stato membro B, possa configurare una stabile organizzazione della seconda, specie nel caso in cui entrambe appartengano al medesimo centro di interessi economici.

 

 

Plusvalenza su cessione immobile

 

Corte di Cassazione

n. 3936/2024

 

 

La Cassazione, con l’ordinanza, ha precisato che la plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile concorre al reddito d’impresa, anche se successivamente il contratto sia stato risolto per mancato pagamento del prezzo.

 

 

Accertamenti perdite fiscali

 

Corte di Cassazione

n. 223/2024

 

 

La Cassazione, con la sentenza, ha chiarito che nonostante la decadenza rispetto al primo periodo di imposta della dichiarazione nella quale è stata iscritta la perdita fiscale da parte di una società, l’ufficio può contestarla in modo legittimo nei successivi anni quando è stata in effetti utilizzata.

 

 

 

Spese di sponsorizzazione

 

C.G.T di secondo grado delle Marche

n. 84/2024

 

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, ha ribadito che le spese di sponsorizzazione sono sempre inerenti, e quindi deducibili, nel caso in cui le condizioni previste dall’art. 90 L. 289/2002 vengano rispettate.

 

 

Comunicazione all’Enea per agevolazioni edilizie

 

C.G.T di primo grado di

Reggio Emilia

n. 46/2024

 

La Corte di giustizia di primo grado di Reggio Emilia ha stabilito che la legislazione primaria non prevede alcun obbligo posto a carico dei contribuenti di trasmissione della comunicazione all’Enea e la legislazione secondaria, che introduce tale l’obbligo, non introduce alcuna sanzione per il ritardo e/o l’omissione del modello.

 

 

Evasione e affidamento per presentare la dichiarazione

 

Corte di Cassazione

n. 6820/2024

 

 

La Cassazione, con la sentenza, ha assolto dal reato di evasione fiscale l’imprenditore che ha affidato a un commercialista la presentazione della dichiarazione dei redditi, in quanto non rileva l’omessa vigilanza sul professionista.

 

 

Sequestro crediti da superbonus

 

Corte di Cassazione

n. 7021/2024

 

 

La Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza, ha affermato che i crediti oggetto di sequestro devono essere sottoposti ad un attento esame. Non è possibile quindi ipotizzare fittizio un intero cassetto fiscale sulla base della segnalazione di illeciti su una parte dei crediti coinvolti.

 

 

Annotazione differita per fatture ante 2012

 

Corte di Cassazione

n. 4112/2024

 

 

La Cassazione, con la sentenza, ha sancito che è possibile utilizzare il regime Iva per cassa, per specifiche operazioni, per le operazioni ante 2012 se la fattura riporta l’annotazione che si tratta di operazioni con Iva differita ex art. 7 D.L. 185/2008.

 

 

Interessi pagati alla società madre UE

 

Corte di Cassazione

n. 2988/2024

 

 

La Cassazione, con la sentenza, ha affermato che gli interessi pagati da un soggetto residente alla società madre UE sono esenti da ritenuta se quest’ultima si qualifichi come effettivo beneficiario dei flussi.

 

In breve

Per la fattura elettronica conta la data di trasmissione e non di effettuazione

Di Francesco Costa

 

L’Agenzia delle Entrate, nel corso di una videoconferenza, ha fornito chiarimenti in ordine all’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico da parte dei soggetti in regime di franchigia, tenuti all’adempimento dal 1° gennaio 2024.

Nello specifico, è stato chiesto quale dovesse essere il formato da adottare in relazione alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, qualora il documento sia stato emesso nei primi giorni dell’anno successivo.

Dall’inizio di quest’anno, sono tenuti all’emissione delle fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio gli operatori che:

  • hanno aderito al “regime di vantaggio” (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011),
  • adottano il regime forfetario (art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014),
  • hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91,
    i quali, nell’anno 2021, avevano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000 euro.

Alla data del 1° gennaio 2024 erano già tenuti all’adempimento (dal 1° luglio 2022) gli altri soggetti in regime di franchigia, nonché gli operatori fuoriusciti dal regime forfetario nel 2023, per aver percepito ricavi o compensi di importo superiore a 100.000 euro. Resta, comunque, fermo il divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie B2C.

Per quanto concerne la scelta del formato della fattura nell’ipotesi in cui l’operazione sia effettuata negli ultimi giorni del 2023 dai soggetti allora esclusi dall’obbligo di fatturazione, occorre ricordare, da un lato, le disposizioni dell’art. 21 del DPR 633/72 e, dall’altro, le precisazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria con la circolare 17 giugno 2019 n. 14.

La norma dispone, al comma 4, che la fattura immediata debba essere emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. In virtù di tale disposizione, il soggetto passivo che decidesse di non emettere il documento entro le ore 24 del giorno in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi dovrebbe indicare tale data all’interno del documento (art. 21 comma 2 lett. g-bis) del DPR 633/72).

Nella circolare n. 14/2019 è stato chiarito che “In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta «trasmissione», è possibile assumere che la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione”.

Di conseguenza ne risulta che la data di effettuazione e quella di emissione/trasmissione al Sistema di Interscambio posseggono valenza autonoma.

L’Agenzia delle Entrate precisa che, per quanto concerne le operazioni effettuate nel 2023 dai soggetti in regime di franchigia in allora esclusi dalla fatturazione elettronica:

  • era ammissibile la spedizione o la messa a disposizione della fattura in formato cartaceo o elettronico extra SdI entro il 31 dicembre 2023;
  • a partire dal 1° gennaio 2024 è, invece, consentita esclusivamente la trasmissione in formato XML via SdI.

Quindi, si intenderà come non emessa una fattura, relativa a un’operazione effettuata il 29 dicembre 2023, spedita o messa a disposizione in formato analogico o elettronico extra SdI il 4 gennaio 2024.

 

 

La competenza dei bonifici e detrazione IVA per i forfetari

di Alberto De Stefani

 

L’Agenzia delle Entrate, durante l’evento organizzato dalla stampa specializzata il 1.02.2024, ha fatto chiarezza in merito alla competenza dei costi relativi ai bonifici bancari effettuati dai professionisti e le modalità di rettifica della detrazione IVA nel caso in cui il contribuente forfetario uscisse dal regime agevolato.

Nel corso dell’evento è stata chiesto all’amministrazione finanziaria quando un professionista, a fronte di un bonifico effettuato il 29.12.2023 ma addebitato sul conto il 2.01.2024, poteva dedurre il costo. L’Agenzia delle Entrate, ricordando quanto già chiarito con la risoluzione n. 77/E/2007 in merito al pagamento on line dei contributi tramite la carta di credito on line, ha ora aggiunto che “il momento maggiormente rilevante, nel caso in cui i contributi vengano versati con carta di credito on-line, è quello in cui viene utilizzata la carta di credito” e, di conseguenza, “i contributi si considerano versati dal professionista nel momento stesso in cui manifesta la volontà di sostenere l’onere dando ordine di pagamento alla banca”.

Sulla base di questa affermazione, l’effettivo addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca non rileva ai fini fiscali mentre, secondo il regime di cassa, ciò che assume rilevanza ai fini della deducibilità del costo, è il momento in cui il professionista dispone l’ordine di pagamento alla banca (in questo caso il 2023). L’onere di dimostrare l’ordine di bonifico, al fine della prova, ricade comunque sul contribuente.

I forfetari, dal 1° gennaio 2024, sono obbligati ad emettere la fattura elettronica. La fuoriuscita del regime si determina con il verificarsi di una causa ostativa o nel caso venisse meno una delle condizioni di accesso: in questi casi, il regime smette di applicarsi a partire dall’anno successivo. Se vengono invece superati i 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti, si esce dal regime nello stesso anno. Considerando che la fuoriuscita dal regime in corso d’anno ha delle conseguenze sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Iva, quest’ultima si applica dalle operazioni effettuate che comportano il superamento della soglia.

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 32/E/2023 ha chiarito che ai fini della verifica del superamento del limite di 100.000 euro è necessario considerare il momento dell’incasso della fattura. Se invece il limite viene superato durante l’anno, l’IVA non detratta può essere rettificata nella dichiarazione Iva relativa all’anno del superamento, come previsto dall’art. 19-bis2 del DPR 633/72.

Nel corso dell’evento, l’Agenzia ha ribadito che in caso di superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi/compensi, per i servizi fruiti parzialmente e pagati anticipatamente occorre apportare una rettifica in aumento dell’IVA a credito (ex art. 19-bis2 DPR 633/72) per l’importo corrispondente ai mesi residui dell’anno determinati a partire dalla data in cui è stata superata la soglia dei 100.000 euro. Per fare un esempio, nel caso di un contratto di leasing, dove la soglia dei 100.000 euro è stata superata il 1.10.2023, l’IVA a credito va rettificata in aumento l’IVA per l’importo relativo all’ultimo trimestre 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Approfondimento – 1

Iva – il regime speciale per l’editoria – terza parte

di Alessandro Marcolla

 

 

Premessa

Concludiamo l’analisi del regime speciale IVA di cui all’art. 74, comma 1, lett. c) del DPR n. 633/1972 riservato ai prodotti editoriali.

Dopo aver riepilogato brevemente la vigente normativa ed aver trattato dei soggetti passivi e dell’ambito oggettivo, elencando tutti i prodotti editoriali assoggettati ed esclusi dal regime monofase, ed aver esaminato i criteri di determinazione dell’imposta, distinguendo tra il metodo di determinazione dell’IVA in base alle copie vendute da quello con resa forfetaria, terminiamo la nostra disamina focalizzando l’attenzione:

  • sulle operazioni intra UE, ed extra UE;
  • sulla ricommercializzazione dei resi;
  • sull’aliquota IVA;
  • sulla detrazione IVA.

 

Le operazioni intra UE

Cessioni intra UE

Nel campo di applicazione del regime monofase non rientrano le cessioni intra UE di prodotti editoriali. Di conseguenza, per questo tipo di cessioni l’IVA deve essere calcolata secondo le modalità ordinarie.

Sotto il profilo operativo osserviamo, inoltre, che:

  • gli editori devono emettere fattura a norma dell’art. 21 del DPR n. 633/1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, avendo cura di riportare la dicitura “operazione non imponibile”;
  • come già precisato dalla circolare n. 328/E/1997, gli editori devono riportare entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione delle copie, nel registro delle tirature, distintamente per ciascuna testata, titolo o numero e per ciascun giorno, il numero delle copie cedute senza applicazione dell’imposta, così come stabilito dagli artt. 41[1] e 58[2] del DL n. 331/1993.

Acquisti intra UE

In presenza di acquisti intra UE occorre anzitutto distinguere a seconda che le pubblicazioni editoriali siano destinate o meno alla successiva commercializzazione.

Più precisamente:

  • se i beni non sono destinati alla successiva commercializzazione nel territorio nazionale l’IVA deve essere versata dal cessionario sulla base del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato;
  • se i beni sono destinati alla successiva commercializzazione si deve tener conto della procedura di determinazione dell’imposta scelta dal cessionario. Pertanto, se il cessionario ha adottato il criterio:
  • delle copie vendute, l’imposta è dovuta sul prezzo di vendita al pubblico;
  • della forfettizzazione, l’imposta è dovuta sulla base del prezzo di vendita al pubblico, applicando la forfetizzazione della resa nella misura prevista dalla legge.

Detto ciò, rileviamo che:

  • l’imposta dovuta è assolta tramite il meccanismo del “reverse charge” di cui agli artt. 46 e 47 del DL n. 331/993 e non risulta detraibile. Di conseguenza, il cessionario non deve provvedere ad annotare nulla nel registro degli acquisti, di cui all’art. 25 del DPR n. 633/1972[3];
  • per le successive vendite nel territorio dello Stato non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.

Riportiamo, infine, quanto chiarito dalla circolare n. 328/1997 in cui è stato precisato che “in mancanza di prezzo di vendita al pubblico ovvero su opzione, l’acquisto intra-Ue di prodotti editoriali è equiparato a quello di qualsiasi altro bene ed è pertanto soggetto alle ordinarie disposizioni e agli adempimenti previsti dal DL n. 331/1993, convertito dalla Legge 29 n. 427/1993”.

Da quanto detto emerge chiaramente che il cessionario deve assolvere l’imposta sugli acquisti intra UE sulla base del corrispettivo pagato all’editore o cedente stabilito in altro Paese UE.

Per queste ragioni, il regime speciale è applicabile alle sole successive cessioni dei prodotti editoriali nel territorio italiano.

 

Vendite a distanza effettuate da editori UE a consumatori privati

La disciplina degli acquisti UE appena esaminata deve necessariamente coordinarsi con quella della vendita a distanza, effettuate da editori stabiliti in altri Stati membri dell’UE nei confronti di consumatori finali italiani.

Ebbene, in questi casi le vendite a distanza da parte di editori UE risultano soggette a IVA in Italia:

  • al superamento della soglia annua stabilita dalla legge, attualmente pari a € 35.000;
  • in caso di opzione da parte del cedente.

Evidenziamo, inoltre, che al verificarsi di dette ipotesi il soggetto passivo UE è tenuto ad aprire una partita IVA in Italia tramite la nomina di un rappresentante fiscale, ovvero attraverso l’identificazione diretta.

 

Operazioni extra UE

 

Esportazioni

In presenza di esportazioni di prodotti editoriali deve applicarsi la disciplina ordinaria IVA e non può essere adottato il regime speciale.

Pertanto, l’esportazione di prodotti editoriali risulta non imponibile IVA a norma dell’art. 8, comma 1, lett. a) del DPR n. 633/1972[4].

 

Importazioni

In ipotesi di importazioni di prodotti editoriali extra UE è considerato soggetto passivo d’imposta:

  • l’operatore che effettua l’importazione di detti prodotti per la successiva commercializzazione in Italia;
  • il soggetto che provvede a distribuire in Italia le copie dei giornali/prodotti trasmessi, anche in via telematica dall’estero.

Premesso ciò, evidenziamo che:

  • l’IVA dovuta deve essere versata, in applicazione del “regime speciale”, direttamente dall’importatore in dogana sulla base del prezzo di vendita al pubblico;
  • l’imposta non risulta detraibile;
  • per le successive commercializzazioni non sussiste l’obbligo di emissione della fattura. Sul punto si precisa però, che l’eventuale documento di addebito eventualmente emesso deve riportare l’annotazione che “trattasi di operazione per la quale l’imposta è assolta dall’importatore a ai sensi del DM 9.4.1993”.

È bene ricordare, ad ogni modo, che chi importa prodotti editoriali per la successiva commercializzazione in Italia può chiedere che il valore di detti prodotti venga diminuito della percentuale di forfettizzazione.

Tuttavia, si deve pure segnalare che a seguito delle modifiche apportate dal DL n. 63/2013 per le cessioni di prodotti editoriali unitamente a beni diversi dai supporti integrativi non è più possibile chiedere la forfettizzazione della resa.

Pertanto, gli importatori devono versare l’imposta in dogana sulla base del prezzo di vendita al pubblico di tutti i prodotti importati e tale imposta non risulta detraibile.

Ebbene, alla luce di queste modifiche l’Ufficio nel documento di prassi n. 24/E/2014 ha affermato che “al momento dell’importazione dei prodotti editoriali – in relazione ai quali non è possibile applicare la forfetizzazione della resa – l’importatore, analogamente a quanto previsto per gli acquisti intra-Ue, possa chiedere – in relazione alla singola operazione d’importazione – l’applicazione dell’imposta con le “ordinarie disposizioni”. Conseguentemente, gli importatori possono assolvere l’imposta in dogana, ai sensi dell’art. 69 del decreto IVA, sul valore di transazione dei beni ed operare la detrazione nei modi ordinari previsti dai precedenti artt. 19 e ss. del DPR n. 633/1972. La successiva commercializzazione sul mercato nazionale dei prodotti editoriali seguirà le regole proprie delle cessioni di prodotti editoriali di cui all’art. 74, primo comma, lett. c)”.

 

La ricommercializzazione dei resi

L’utilizzo del criterio della forfetizzazione della resa fa sì che la ricommercializzazione da parte degli editori dei prodotti editoriali precedentemente resi non dia luogo all’applicazione dell’IVA.

Questo perché i prodotti editoriali resi sono già stati assoggettati a imposta proprio tramite il metodo della forfettizzazione.

Ad ogni modo, a carico degli editori permane l’obbligo di dimostrare, con adeguate documentazioni o scritture contabili, che trattasi di beni che sono stati effettivamente restituiti dai cessionari.

Occorre evidenziare, però, che la non imponibilità dei prodotti resi viene meno se questi vengono ricommercializzati con veste editoriale diversa.

Così si è espressa, infatti, l’Amministrazione Finanziaria con la risoluzione n. 231/E/2002 in cui è stato chiarito che “laddove non s’intravedano possibilità di procedere a ricommercializzazione con diversa veste editoriale ovvero a cessioni sui mercati esteri, in relazione ai prodotti editoriali ceduti come carta da macero è applicabile la specifica disciplina di cui art. 74, ottavo comma, secondo cui “le cessioni di carta da macero sono effettuate senza pagamento dell’imposta” fermi restando il diritto alla detrazione e gli obblighi contabili di cui al titolo secondo del citato DPR n. 633/1972”.

 

 

Aliquota IVA

Come stabilito dal n. 18) della Tabella A, parte II del DPR n. 633/1972[5] alle cessioni di prodotti editoriali è applicabile l’aliquota ridotta IVA del 4%.

A ciò deve aggiungersi che come disposto dalla Legge di Stabilità 2015 “….sono da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica”.

Per queste ragioni, a partire dal 1.1.2016 l’aliquota IVA agevolata deve essere applicata anche ai prodotti editoriali identificati con i codici ISBN e ISSN e ciò indipendentemente dal fatto che detti prodotti siano:

  • in formato cartaceo;
  • in formato digitale per il tramite di qualsiasi supporto fisico, compresi gli ebook;
  • distribuiti tramite mezzi di comunicazione elettronica.

Detto ciò, riportiamo di seguito le indicazioni di prassi rese nel corso del tempo dall’Agenzia delle Entrate.

In particolare, con la:

  • circolare n. 20/E/2016 è stato precisato che per poter adottare l’IVA ridotta il prodotto editoriale, oltre ad avere i codici ISBN e ISSN, deve possedere tutti gli elementi distintivi tipici dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, individuati dalle citate circolari n. 328/1997 e n. 23/E/2014;
  • risoluzione n. 120/E/2017, ribadendo quanto chiarito con la precedente circolare n. 20/E/2016 è stato osservato che l’aliquota IVA del 4% può essere applicata anche per la messa a disposizione di una banca dati “on line” di prodotti editoriali aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN, ovvero quando la ragione economica della conclusione del contratto di abbonamento è quella “di consentire all’abbonato di acquisire il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN“;
  • risposta a interpello n. 69/E/2018, confermando la risoluzione n. 120/E/2017 è stato rilevato che “in mancanza del requisito concernente la messa a disposizione del contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche dei prodotti editoriali muniti di codice ISBN o ISSN, la fornitura delle banche dati in argomento non può essere assoggettata ad IVA con l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento ai sensi del richiamato numero 18) della tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972.

Alle operazioni di cui trattasi deve, quindi, applicarsi l’IVA con l’aliquota ordinaria”;

  • risposta a interpello n. 850/E/2021 è stato nuovamente ribadito che “il codice ISBN o ISSN è condizione necessaria ma non sufficiente per l’applicazione dell’aliquota agevolata di cui al n. 18) della tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972. Occorre, altresì, che il prodotto editoriale abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, per la cui individuazione si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 23/E/2014 e circolare n. 328/1997”.

 

La detrazione IVA

In merito alla detraibilità dell’IVA evidenziamo anzitutto che, sulla base di quanto disposto dall’art. 19, comma 3, lett. e) del DPR n. 633/1972[6] è riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA a credito derivante dagli acquisti/importazioni.

Sempre in tema di detrazione IVA, riportiamo anche quanto chiarito dalla citata circolare n. 328/E/1997, documento in cui si riconosce ai distributori/rivenditori (edicolanti e librai) il diritto alla detrazione e al rimborso, nelle modalità prescritte del DPR n. 633/1972, dell’imposta relativa alle prestazioni di servizio o a beni diversi dai prodotti editoriali.

 

Schema riassuntivo – metodo delle copie vendute e metodo della resa a confronto

Il criterio delle copie vendute Il criterio della resa forfettari
Sono ammessi i seguenti prodotti editoriali: libri, quotidiani, periodici anche pornografici con o senza cessione congiunta di supporti integrativi o di beni diversi, cataloghi.

Il momento impositivo coincide con quello dell’effettiva vendita.

Diversamente, per le consegne in abbonamento il momento impositivo coincide con la data del pagamento, totale o parziale, del corrispettivo anche a titolo di acconto.

Per poter applicare il criterio delle copie vendute sulla pubblicazione o su apposito allegato devono essere riportati: prezzo della pubblicazione, dell’abbonamento, ed eventuali riduzioni applicabili.

In merito agli adempimenti contabili rileviamo che questa metodologia richiede di annotare nell’apposito registro “delle tirature”, per ciascun numero di ogni pubblicazione:

·        data di consegna

·        descrizione del fascicolo costituito dal prodotto editoriale e da altri beni;

·        quantità copie consegnate;

·        data della restituzione;

·        quantità copie restituite;

·        quantità cedute;

·        prezzo di copertina;

·        base imponibile.

Per quanto attiene alla registrazione dei corrispettivi/fatturazione rileviamo che:

·        la fattura può essere emessa entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione del numero delle copie vendute. Termine questo che vale anche per le cessioni in abbonamento;

·        può essere emessa una sola fattura per le cessioni mensili intercorse tra le stesse parti.

Alternativamente alla fatturazione, gli editori possono annotare le cessioni nel registro di cui all’art. 24 del DPR n. 633/1972 entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione del numero delle copie vendute.

Sono ammessi i seguenti prodotti editoriali: libri, giornali quotidiani e periodici diversi da quelli pornografici e da quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi anche se ceduti in abbonamento.

Il momento impositivo coincide con la consegna o spedizione dei beni, anche se in conto deposito o con contratto estimatorio.

In presenza di abbonamenti il momento impositivo coincide, invece, con la data del pagamento, sia totale, sia parziale, sia a titolo di acconto.

Per poter applicare il criterio della resa forfettaria sulla pubblicazione o su apposito allegato devono essere riportati: prezzo della pubblicazione, dell’abbonamento, eventuali riduzioni applicabili.

Relativamente agli adempimenti contabili rileviamo che gli editori devono annotare nell’apposito registro “delle tirature”, tenuto secondo i dettami dell’art. 39 del DPR n. 633/1972, per ogni giorno e per ogni titolo:

a)     il numero delle copie consegnate o spedite, con esclusione di quelle di cui alle seguenti lettere b) (abbonamenti) e c) (copie esportate o cedute in altri Paesi UE);

b)     il numero delle copie consegnate o spedite in abbonamento, con esclusione di quelle di cui alla seguente lettera c);

c)      il numero delle copie esportate o cedute ad altri Paesi UE;

d)     il numero delle copie costituenti la resa forfettaria, calcolata sul numero delle copie consegnate o spedite di cui alla lettera a);

e)     il prezzo di vendita al pubblico comprensivo di Iva; eventuali variazioni di prezzo devono essere annotate entro il mese successivo alla data di applicazione;

f)       l’ammontare dei corrispettivi determinato in funzione del prezzo indicato nella lettera e), relativi alle copie consegnate o spedite in Italia (escluse esportazioni e abbonamenti) di cui alla lettera a) diminuite di quelle costituenti la resa forfetaria di cui alla lettera d);

g)     ammontare dei corrispettivi degli abbonamenti dedotta la resa forfetaria;

h)     ammontare dell’imponibile ottenuto scorporando l’Iva con il metodo di legge dagli importi dei corrispettivi di cui alle lettere f) e g);

i)       ammontare dell’Iva dovuta.

In merito alla fatturazione osserviamo che non sussiste alcun obbligo di emettere fattura, eccetto i casi di cessione intracomunitaria o esportazione.

Tuttavia, Il documento di addebito del corrispettivo eventualmente emesso (estratto conto) deve riportare l’annotazione che trattasi di operazione per la quale l’imposta è assolta dall’editore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Approfondimento – 2

Il rimborso del credito IVA 2023

di Federico Camani

 

 

PREMESSA

Con la dichiarazione annuale IVA 2024, in alternativa alla compensazione, l’eventuale eccedenza d’imposta a credito può essere richiesta a rimborso.

Per ottenere il rimborso IVA è necessario rispettare determinati requisiti oggettivi e soggettivi. E’, inoltre, opportuno distinguere i rimborsi per i quali è necessaria la prestazione della garanzia o l’apposizione del Visto di conformità, da quelli per i quali non è richiesta alcuna garanzia.

Il rimborso IVA può essere richiesto per via ordinaria o con procedura semplificata. Esiste, poi, una categoria di contribuenti che può richiedere il rimborso IVA “prioritario”.

Infine, i soggetti ISA che hanno conseguito, per il 2022, un punteggio almeno pari a 8 (oppure 8,5, quale media dei punteggi anni 2021 – 2022), possono richiedere il rimborso IVA senza prestazioni di garanzia o Visto di conformità per importi non superiori a 50.000 euro annui.

Analizziamo tutto ciò nel corso di questo intervento.

 

REQUISITI PER OTTENERE IL RIMBORSO

Il rimborso del credito IVA annuale spetta in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti di cui all’articolo 30, comma 3, D.P.R. 633/72:

  • aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti;
  • operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate;
  • acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche;
  • prevalenza di operazioni non soggette ad IVA;
  • soggetti non residenti.

Il rimborso del credito IVA avviene per importi non inferiori a 2.582,28 euro. Tuttavia, il rimborso può essere richiesto anche solo per una parte del credito, ancorché inferiore al predetto importo minimo.

Ai sensi dei commi 2 e 4 dell’articolo 30, D.P.R. 633/72, a prescindere dal sussistere dei predetti requisiti, il credito IVA annuale può essere richiesto a rimborso anche in caso di cessazione dell’attività ovvero per il minor importo risultante dalle dichiarazioni annuali dell’ultimo triennio.

 

CASO 1: ALIQUOTA MEDIA

Con riferimento al primo (e, forse, più frequente) requisito da soddisfare, la C.M. 14.03.1995 n. 81/E ha precisato che i contribuenti, i quali decidano di richiedere il rimborso dell’IVA annuale in dichiarazione sulla base dell’”aliquota media”, devono esercitare prevalentemente o esclusivamente attività per le quali l’aliquota media delle operazioni attive, maggiorata del 10%, sia inferiore all’aliquota media delle operazioni passive.

In altre parole, qualora l’aliquota media dei corrispettivi e/o delle vendite, maggiorata del 10%, sia inferiore all’aliquota media degli acquisti, il contribuente avrà diritto al rimborso IVA, sempreché risulti di importo non inferiore a 2.582,28 euro.

Tra le operazioni attive che rientrano nel conteggio dell’aliquota media sono comprese:

  • le cessioni di oro da investimento imponibili a seguito di opzione e cessioni di oro industriale e di argento puro;
  • le cessioni di rottami (comprese le cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo), ai sensi dell’articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/72;
  • le operazioni con applicazione del reverse charge (articolo 17, commi 6 e 7, D.P.R. 633/72);
  • le cessioni nei confronti di soggetti terremotati;
  • le operazioni assoggettate allo split payment di cui all’articolo 17-ter, D.P.R. 633/72;
  • le cessioni esenti IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 3, D.P.R. 633/72.

Sono escluse dal calcolo le cessioni di beni ammortizzabili.

Tra le operazioni passive che rientrano nel conteggio dell’aliquota media sono compresi tutti gli acquisti e le importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione d’imposta, comprese le spese generali.

Sono esclusi gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili. Con riguardo ai beni ammortizzabili detenuti in leasing, l’orientamento ormai consolidato dell’Agenzia delle entrate ammette la possibilità per l’utilizzatore di computare nel conteggio dell’aliquota media anche l’imposta riferita ai canoni di leasing riferiti a beni strumentali, essendo la relativa imposta non rimborsabile, ai sensi dell’articolo 30, comma 3, lett. c), D.P.R. 633/72.

 

CASO 2: OPERAZIONI NON IMPONIBILI

Nel caso in cui un contribuente eserciti operazioni attive non imponibili superiori al 25% dell’ammontare totale delle operazioni attive effettuate, egli potrà richiedere il rimborso dell’IVA annuale, sempreché di importo non inferiore a 2.528,82 euro.

Tra le operazioni non imponibili sono comprese:

  • le cessioni all’esportazione, operazioni assimilate e servizi internazionali (articoli 8, 8-bis e 9, D.P.R. 633/72). Rilevano anche le cessioni effettuate nei confronti di esportatori abituali, a seguito di dichiarazione d’intento (articolo 8, comma 1, lett. c) D.P.R. 633/72), ancorché le stesse non concorrano alla formazione del plafond;
  • le operazioni con la Città del Vaticano e San Marino (ex articolo 71, D.P.R. 633/72) e con organismi internazionali (ex articolo 72, D.P.R. 633/72);
  • le cessioni intra-UE di beni (articoli 41 e 58, D.L. 331/93);
  • le cessioni intra-UE ed esportazioni di beni estratti da un deposito IVA (articolo 50-bis, comma 4, lett. f) e g), D.L. 331/93);
  • le prestazioni delle agenzie di viaggio rese fuori UE (articolo 74-ter, D.P.R. 633/72);
  • le esportazioni di beni usati soggetti al regime del margine (articolo 37, D.L. 41/95).

Il totale delle operazioni attive ricomprende anche le cessioni di beni ammortizzabili, pertanto, al fine del calcolo, si dovrà utilizzare l’importo calcolato al rigo VE50, maggiorato dell’importo al rigo VE40.

 

CASO 3: ACQUISTO DI BENI AMMORTIZZABILI E SPESE PER STUDI/RICERCHE

Il rimborso spetta limitatamente all’IVA relativa all’acquisto o importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche.

Per individuare i beni “ammortizzabili”, come chiarito nella R.M. n. 113/E/1996 e ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 147/E/2009, “occorre far riferimento alle norme previste per le imposte sui redditi” ossia all’ammortizzabilità degli stessi.

In particolare, sono considerati ammortizzabili esclusivamente i beni strumentali, ossia quelli utilizzati nel ciclo produttivo posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale. Il rimborso, come precisato nella C.M. 05.03.1990, n. 13, spetta non solo in relazione agli acquisti annotati nel 2023 ma anche per quelli annotati in anni precedenti, a condizione che:

  • il relativo importo non sia già stato chiesto a rimborso o compensato nel Modello F24;
  • dalle annotazioni contabili risulti che l’imposta è stata riportata, in tutto o in parte, in detrazione negli anni successivi;

Come specificato nella C.M. 31.01.1991, n. 5, il rimborso dell’IVA può essere richiesto anche per i lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relativi a beni immobili.

Per ultimo, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 13.12.2011, n. 122/E, il rimborso dell’IVA può essere richiesto anche dalle società di leasing che adottano i Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e contabilizzano il bene concesso in locazione finanziaria quale credito e non come immobilizzazione materiale da ammortizzare.

Vanno inoltre considerati i seguenti chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria:

  1. contratti d’appalto: secondo quanto precisato nella C.M. 12.01.1990, n. 2, il rimborso spetta anche per l’IVA relativa ai beni ammortizzabili acquisiti mediante contratto d’appalto. Come chiarito nella R.M. 05.11.1991, n. 445764 e ribadito dall’Agenzia, relativamente al rimborso del credito IVA trimestrale, nella Risoluzione 09.04.2002, n. 111/E, è possibile richiedere il rimborso dell’IVA relativa agli stati di avanzamento lavori per la realizzazione di un bene ammortizzabile, in quanto fra i beni ammortizzabili sono da ricomprendere “anche quelli per i quali la procedura stessa è potenzialmente attuabile, nel senso che la procedura di ammortamento sarà applicabile all’atto della realizzazione sempreché … si abbia la assoluta certezza di poter attribuire al bene in fieri la qualifica di bene ammortizzabile”;
  2. beni in leasing: nella R.M. 28.12.2007, n. 392/E l’Agenzia delle Entrate ha negato la possibilità di richiedere il rimborso trimestrale (ex articolo 38-bis, D.P.R. 633/72) dell’IVA riferita al corrispettivo pattuito per il subentro in un contratto di leasing di un bene ammortizzabile, considerato che in capo all’utilizzatore del bene, almeno fino al riscatto dello stesso, non si realizza il presupposto dell’acquisto. Merita evidenziare che nell’ordinanza 10.05.2019, n. 12457 la Corte di Cassazione ha riconosciuto all’utilizzatore la possibilità di richiedere il rimborso del credito IVA considerato che “l’operazione realizzata con la conclusione di un contratto di leasing… va equiparata ad un’operazione di acquisto di un bene di investimento“. L’orientamento può essere considerato consolidato (vedi Cass. 26.09.2018, n. 22959 e Cass. 16.10.2015, n. 20951 e Cass. n. 34403/2021). Tali interpretazioni discendono dalla normativa comunitaria e, in particolare, dall’articolo 14, par. 1, Direttiva n. 2006/112/CE in base al quale costituisce cessione di beni “il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario“. Di conseguenza il contratto di leasing, a seguito del passaggio della piena disponibilità del bene in capo all’utilizzatore, che ne assume i relativi rischi, dà luogo ad una cessione ai fini IVA;
  3. pagamento di acconti: nella R.M. 111/E/2002, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di richiedere il rimborso dell’IVA sugli acconti per l’acquisto di attrezzature (ammortizzabili) e per la costruzione di un fabbricato strumentale, posto che, relativamente ad un acconto, l’operazione si considera effettuata per l’importo pagato (articolo 6, D.P.R. 633/72). La stessa Agenzia, nella Risoluzione 27.12.2005, n. 179/E, non ha riconosciuto il rimborso relativamente agli acconti versati in sede di contratto preliminare, in quanto con lo stesso:
    • le parti si obbligano a stipulare il contratto definitivo ma non si realizza l’effetto traslativo (il promissario acquirente non acquisisce la titolarità del bene);
    • il rimborso dell’IVA, ai sensi della lett. c) del comma 3, è consentito “limitatamente all’acquisto o importazione di beni ammortizzabili“.

Va tuttavia sottolineato che nella Circolare 13.2.2006, n. 6/E, pur ribadendo l’esclusione del rimborso dell’IVA riferita alle fatture di acconto pagate in sede di contratto preliminare, l’Agenzia ha affermato che “se l’esercizio del diritto alla detrazione o l’utilizzo del credito risulta rinviato agli esercizi successivi, lo stesso potrà essere richiesto a rimborso unitamente all’imposta relativa al saldo corrisposto con la stipula del contratto definitivo“;

  1. acquisto di fabbricati: nella Circolare 13.3.2009, n. 8/E, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che “l’indeducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi ai terreni… si riflette anche ai fini del calcolo dell’imposta rimborsabile… che… nel caso di acquisto di fabbricati, [va] ridotta per l’importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell’area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza“. Pertanto, in caso di acquisto di un fabbricato strumentale, al fine di individuare l’IVA rimborsabile, è necessario scorporare il valore dell’area sulla quale insiste il fabbricato nonché di quella che ne costituisce pertinenza. Di conseguenza, poiché il terreno non è un bene ammortizzabile, l’acquisto dello stesso non rientra tra le fattispecie che consentono di richiedere il rimborso del relativo credito IVA, come affermato nella R.M. n. 113/E/1996 e ribadito nella R.M. 24.10.1996, n. 238/E. Quanto appena citato è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione nelle sentenze 04.12.2015, n. 24779 e 23.09.2016, n. 19481.

Si evidenzia che l’acquisto della nuda proprietà di un immobile non legittima il rimborso dell’IVA “per carenza della possibilità giuridica di destinare il bene in funzione degli scopi d’impresa” (Cass. 22.12.2017, n. 30807);

  1. spese pluriennali su beni di terzi: nella citata Risoluzione n. 179/E/2005 l’Agenzia ha chiarito che, le spese di miglioramento, trasformazione ed ampliamento sostenute su beni di terzi, concessi in uso o in comodato, se si concretizzano:
    • in opere non separabili dai beni a cui sono riferite, in quanto non hanno una loro autonoma funzionalità, non possono essere qualificate “beni ammortizzabili” (trattasi di oneri pluriennali). Di conseguenza, le stesse non attribuiscono il diritto al rimborso dell’IVA;
    • in beni materiali, dotati di autonoma funzionalità che, al termine del periodo di uso o comodato, possono essere rimossi e utilizzati indipendentemente dal bene cui sono riferiti, rientrano, quali immobilizzazioni materiali, tra i beni ammortizzabili. Di conseguenza, gli stessi consentono di richiedere il rimborso dell’IVA ai sensi della lettera c) in esame.

Anche la Corte di Cassazione, nella sentenza 28.10.2020, n. 23667, ha negato la possibilità di richiedere il rimborso dell’IVA a credito relativa alle spese sostenute su beni di terzi (nel caso di specie opere di miglioramento di un immobile in locazione) in quanto tale possibilità “richiede… il previo accertamento della sussistenza di un atto di acquisto (o di importazione) e della natura di bene ammortizzabile dell’oggetto dell’operazione“. Merita evidenziare che nell’ordinanza 11.01.2021, n. 215 la stessa Corte ha riconosciuto la possibilità in capo al comodatario di richiedere il rimborso dell’IVA delle spese sostenute per la realizzazione di un impianto turistico su beni di terzi, in considerazione del “nesso di strumentalità delle opere eseguite all’attività di impresa“.

Rilevata la presenza dei predetti orientamenti contrapposti, con la sentenza 29.05.2023, n. 14975 i Giudici hanno richiesto l’opportunità di sottoporre la questione alle Sezioni Unite. In tale contesto, il panorama giurisprudenziale si è arricchito dell’ordinanza 19.07.2023, n. 21228, con la quale la Corte è ritornata a negare il diritto al rimborso dell’IVA relativa alle opere edilizie su beni di terzi.

 

 

 

CASO 4: OPERAZIONI NON SOGGETTE

Il quarto caso in oggetto asserisce alla presenza di operazioni non soggette ad IVA per mancanza della territorialità ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/72 in misura superiore al 50% dell’ammontare complessivo delle operazioni effettuate. In tal caso:

  • l’ammontare delle operazioni non soggette va individuato con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione (articolo 6, D.P.R. 633/72). Si rammenta che l’ammontare delle predette operazioni per le quali è stata emessa fattura può essere rilevato dal rigo VE34;
  • ai fini della verifica della prevalenza, in aggiunta alle già menzionate operazioni, si considerano anche le esportazioni e operazioni assimilate (articoli 8,8-bis e 9, D.P.R. 633/72) e le operazioni intra-UE, articoli 41 e 58, D.L. 331/93.

 

CASO 5: SOGGETTI NON RESIDENTI

Il rimborso del credito IVA annuale può essere richiesto anche dagli operatori non residenti identificati direttamente ai fini IVA in Italia (articolo 35-ter, D.P.R. 633/72, per soggetti UE) ovvero che hanno nominato in Italia un rappresentante fiscale (articolo 17, comma 3, D.P.R. 633/72, per soggetti extra-UE).

 

CASO 6: CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’

Ai sensi dell’articolo 30, comma 2, D.P.R. 633/72, in caso di cessazione dell’attività è possibile richiedere il rimborso dell’IVA a credito risultante dalla dichiarazione dell’anno di cessazione, anche se di importo inferiore a 2.582,28 euro. In tal caso il rimborso è erogato direttamente dall’Ufficio.

Dopo aver evidenziato che:

  • la cessazione (effettiva) dell’attività costituisce titolo per il diritto al rimborso del credito IVA “per l’evidente impossibilità di chiederne la detrazione in successive dichiarazioni“;
  • il diritto al rimborso dell’IVA versata dal contribuente in eccesso rispetto a quella da quest’ultimo dovuta per la fattispecie connessa con la cessazione dell’attività deve essere interpretata “in relazione al dato sostanziale rappresentato dalla cessazione effettiva dell’attività economica“, stante il fatto che la norma riferisce testualmente “la cessazione all’attività” (compimento di operazioni imponibili) e “non al soggetto che le pone in essere”,

nell’ordinanza 20.10.2023, n. 29257 la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di IVA, ai fini dell’insorgenza del diritto al rimborso dell’imposta in caso di cessazione dell’attività, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, occorre fare riferimento al dato, sostanziale e fattuale, rappresentato dalla cessazione effettiva della medesima potendo tale momento essere individuato con la messa in liquidazione della società e non con quelli dello scioglimento della società e/o della cancellazione, successivi alla data della domanda di rimborso“.

 

CASO 7: MINORE ECCEDENZA DEL TRIENNIO

A prescindere dai requisiti sopra esaminati, è possibile richiedere il rimborso ai sensi del comma 4 dell’articolo 30, D.P.R. 633/72 limitatamente alla minore eccedenza d’imposta (ancorché di importo inferiore a 2.582,28 euro) risultante dalle dichiarazioni annuali relative all’ultimo triennio d’imposta, per la parte non chiesta a rimborso e/o non compensata nel Modello F24.

Qualora non sia richiesto a rimborso l’intero credito spettante, l’importo residuo, sempreché non utilizzato in compensazione nel Modello F24, concorre a formare la base di riferimento per il triennio successivo. Di conseguenza, se i Modelli IVA 2022 – 2023 – 2024 presentano un credito, è possibile richiedere a rimborso il minore degli importi relativi a tale triennio considerati al netto di quanto già chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione con F24.

In altre parole, l’importo rilevante per ciascun anno da considerare nel triennio è determinato come differenza fra l’importo di cui a rigo VX5 e l’importo di cui a rigo VL9, per la sola parte compensata con Modello F24, c.d. compensazione orizzontale.

Con riferimento al rimborso della minore eccedenza del triennio in caso di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive, le istruzioni precisano che, per la determinazione dell’importo che il soggetto avente causa può chiedere a rimborso, in ragione del principio di continuità tra i soggetti partecipanti, rilevano anche le situazioni creditorie maturate dal soggetto dante causa anteriormente all’operazione straordinaria. Il credito rimborsabile, pertanto, sarà dato dal minor importo risultante dalla sommatoria, anno per anno, delle posizioni creditorie maturate dai predetti soggetti.

 

IL RIMBORSO IVA SUPERIORE A 30.000 EURO

Il rimborso IVA di importo non superiore a 30.000 euro è erogato senza prestazione di alcuna garanzia e non richiede il Visto di conformità. Nella Circolare 30.12.2014, n. 32/E, confermando quanto già illustrato nella Risoluzione 03.11.2000, n. 165/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il predetto limite va calcolato considerando la somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero anno e non per la singola richiesta.

Per rimborsi IVA di importi superiori a 30.000 euro, richiesti da un soggetto “non a rischio”, è necessario alternativamente:

  • la prestazione di garanzia;
  • la dichiarazione annuale munita del Visto di conformità (o sottoscrizione dell’organo di controllo) e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.

La verifica del limite di 30.000 euro va effettuata separatamente per la compensazione e per il rimborso.

Con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio il contribuente deve attestare il possesso delle seguenti condizioni di solidità patrimoniale e di continuità aziendale nonché di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, riferiti al periodo d’imposta oggetto di dichiarazione:

  • il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% (per i soggetti che non adottano la contabilità ordinaria, la dichiarazione sostitutiva non riguarda il requisito relativo alla diminuzione del patrimonio netto);
  • la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività;
  • l’attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami d’aziende,
  • nell’anno precedente la richiesta non sono state cedute azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, qualora la richiesta di rimborso sia presentata da una società di capitali non quotata. Nella Circolare n. 32/E/2014 l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, ai fini del computo dell’anno precedente, va fatto riferimento alla data di richiesta del rimborso (ad esempio, per una richiesta di rimborso presentata il 15.03.2024, l’anno di riferimento è quello compreso tra il 15.03.2023 e il 14.03.2024). Con la Risposta 05.10.2021, n. 658 l’Agenzia ha negato il rispetto della condizione in esame, con il conseguente obbligo di prestare la garanzia, nel caso in cui i soci cedano il 100% delle quote a società unipersonali, ciascuna detenuta dai soci stessi;
  • sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è ultimata e resa barrando la relativa casella e apponendo la sottoscrizione nell’apposito riquadro presente nel quadro VX del Modello IVA 2024.

I soggetti ISA che hanno ottenuto un punteggio almeno pari a 8 per il 2022 o 8,5 quale media per il 2021 – 2022, beneficiano dell’esonero dall’apposizione del Visto di conformità per i rimborsi IVA di importo fino a 50.000 euro annui, in applicazione del c.d. “regime premiale” come disposto dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 27.04.2023. A tal fine, il soggetto interessato deve barrare la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” presente nel riquadro “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE” del Modello IVA 2024.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO

Il rimborso del credito IVA annuale è effettuato, in conto fiscale, tramite:

  • procedura ordinaria, entro 3 mesi dalla richiesta. Il rimborso è erogato dall’Agente della riscossione entro 20 giorni dal ricevimento della disposizione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate;
  • procedura semplificata, direttamente dall’Agente della riscossione. L’articolo 1, comma 72, Legge 234/2021 (Finanziaria 2022) ha elevato da 700.000 a 2.000.000 euro, per la generalità dei soggetti, il limite di rimborso IVA ottenibile mediante l’Agente della riscossione. L’erogazione del rimborso avviene entro 60 giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso. In caso di rimborso in conto fiscale, l’Agente della riscossione procede ad erogare anche gli interessi maturati senza necessità da parte del contribuente di presentare una specifica richiesta. Tale procedura è preclusa per i soggetti che hanno cessato l’attività e per quelli sottoposti a procedure concorsuali.

Con l’intento di “accelerare” l’erogazione del rimborso del credito IVA, l’articolo 1, comma 4-bis, D.L. 50/2017 ha disposto che i rimborsi da conto fiscale sono pagati direttamente dall’Agente della riscossione.

In caso di scelta della procedura semplificata:

  • l’Agenzia delle Entrate, entro 10 giorni dall’invio del Modello IVA da parte del contribuente, trasmette all’Agente della riscossione i dati relativi alla richiesta di rimborso;
  • l’Agente della riscossione, entro 10 giorni dal ricevimento dei dati relativi alla richiesta di rimborso, richiede al contribuente la prestazione della garanzia (se prevista) ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

L’articolo 38-bis, comma 10, D.P.R. 633/72 riconosce l’erogazione del rimborso “in via prioritaria” a favore dei seguenti soggetti:

  • subappaltatori operanti nel settore edile che effettuano prestazioni di servizi con applicazione del reverse charge (articolo 17, comma 6, lett. a, D.P.R. 633/72);
  • soggetti esercenti le attività individuate dal codice 38.32.10 (recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici);
  • soggetti esercenti le attività individuate dal codice 24.43.00 (produzione piombo, zinco, stagno e semilavorati);
  • soggetti esercenti le attività individuate dal codice 24.42.00 (produzione alluminio e semilavorati);
  • soggetti che svolgono attività individuate dal codice 30.30.09 (fabbricazione aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi);
  • soggetti che hanno effettuato operazioni con applicazione dello split payment (articolo 17-ter, D.P.R. 633/72; l’erogazione prioritaria è riconosciuta per un importo non superiore all’IVA relativa a tali operazioni). Come disposto dall’articolo 8, D.M. 23.01.2015 le operazioni soggette a split payment danno diritto all’erogazione in via prioritaria:
    1. soltanto se il presupposto del rimborso è quello dell’aliquota media;
    2. tenendo conto del limite dell’IVA applicata a tali operazioni nel periodo di riferimento;
  • soggetti esercenti l’attività individuate dal codice 59.14.00 (proiezione cinematografica);
  • soggetti che hanno effettuato prestazioni di servizi relative a edifici (pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento) con applicazione del reverse charge (articolo 17, comma 6, lett. a-ter, D.P.R. 633/72).

Ai fini della procedura di rimborso “prioritaria”, devono essere soddisfatti i seguenti ulteriori requisiti:

  • esercizio dell’attività da almeno 3 anni;
  • credito richiesto a rimborso pari ad almeno 3.000 euro (per il rimborso trimestrale) o 10.000 euro (per il rimborso annuale);
  • credito richiesto a rimborso almeno pari al 10% dell’importo complessivo dell’IVA a credito degli acquisti o delle importazioni effettuati nel periodo (trimestre o anno) di riferimento.

Qualora l’Ufficio riscontri l’inesistenza dei requisiti (sopra esaminati) provvede alla notifica di uno specifico Provvedimento di diniego. Come disposto dal D.P.R. 443/97, il credito può essere computato in detrazione nella prima liquidazione periodica o dichiarazione annuale, previa annotazione nel registro degli acquisti.

Inoltre, il pagamento del credito vantato nei confronti dell’Amministrazione finanziaria può essere sospeso se è notificato un atto di contestazione o irrogazione della sanzione (articoli 16 e 17, D.lgs. 472/1997) ovvero un provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base alla decisione della Commissione tributaria o di altro organo competente.

L’Approfondimento – 3

Gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate del mese di gennaio 2024

di Francesco Burzacchi

Premessa

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di GENNAIO 2024, dall’Agenzia delle Entrate.

INTERPELLO N. 1 DEL 05/01/2024 – SUPERBONUS E CONGRUITA’ DELLE SPESE

Il soggetto istante, condomino minimo, composto da n. 5 unità immobiliari, ha deliberato e incaricato una ditta edile, di effettuare interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 119 del D.L. n. 34 del 2020 presentando così, in data 15 aprile 2022, la Cilas. L’intervento che il condominio istante ha inteso perseguire, riguarda la sostituzione di finestre e persiane ”ad arco” dell’intero edificio. Nell’Aprile 2022, al momento della firma del contratto di appalto, dal momento che la Regione in cui sono situate le n. 5 unità immobiliari non contemplava la tipologia di infisso oggetto dell’intervento, il condominio istante ha preso a riferimento il prezzario della Regione confinante che al contrario la prevedeva. Solo in un secondo momento, a lavori non conclusi, la Regione in cui sono situate le n.5 unità immobiliari, ha aggiornato il prezzario includendovi anche i prezzi riferiti alla sostituzione delle persiane e delle finestre ”ad arco”. Date le premesse, considerato che i condòmini hanno optato per l’applicazione dello sconto in fattura, il condominio istante chiede quale prezzario debba essere utilizzato per la verifica della congruità dei prezzi prevista dall’art. 119, co. 13, del D.L. n. 34/2020. L’Agenzia delle Entrate ricorda in premessa come l’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato, ha il fine di attestare i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. L’Agenzia delle Entrate ritiene che la verifica della congruità della spesa, ai fini della relativa attestazione, debba essere effettuata al momento del sostenimento delle spese stesse utilizzando il prezzario vigente a tale data. Come chiarito nelle circolari 8 agosto 2020, n. 24/E e 22 dicembre 2020, n. 30/E, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento. In caso di sconto integrale in fattura e, pertanto, in assenza di un pagamento, occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore. Con riferimento al caso di specie, il tecnico abilitato incaricato dal condominio istante, deve attestare la congruità delle spese relative all’intervento di sostituzione delle persiane e degli infissi, facendo riferimento al prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa in linea con quanto precisato.

INTERPELLO N. 3 DEL 09/01/2024 – REGIME FORFETARIO E CONTRIBUTO RICEVUTO PER L’ESAME DI ABILITAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI CONSULENTE FINANZIARIO

Il soggetto istante illustra di essere una banca operante nel settore dell’intermediazione finanziaria attraverso un’estesa rete commerciale costituita da consulenti finanziari che, attraverso mandati di agenzia, promuovono presso la clientela i servizi e prodotti finanziari offerti dalla banca. La banca istante, nell’intento di favorire l’accesso alla professione di consulenti finanziari da parte di giovani laureati e diplomati, vuole promuovere sul territorio nazionale un programma di formazione per sviluppare la propria rete commerciale. Il programma di formazione messo in atto dalla banca istante, consiste in un’attività didattica organizzata dal proprio centro di formazione permanente che dura sei mesi e prevede lo svolgimento di lezioni secondo un programma prestabilito ed una partecipazione obbligatoria alle lezioni con monitoraggio delle assenze. Al termine del percorso formativo, qualora i partecipanti abbiano rispettato le regole di partecipazione e completato tutte le attività didattiche e le prove valutative previste con esito positivo, la banca rilascerà la certificazione Executive Master in Banking Consulting. La banca istante intende precisare che riconoscerà, inoltre, a ciascun partecipante, per i sei mesi di durata dell’attività didattica, un contributo pari a euro 1.300 mensili per un totale complessivo di euro 7.800. Tale contributo ha l’intento esclusivo di supportare i partecipanti nella loro attività di studio e di formazione e assolve unicamente la funzione di sussidio di studio e formazione: non è in alcun modo riconducibile ad una remunerazione per prestazioni di lavoro o di collaborazione e in alcun modo collegabile con l’offerta che la banca istante potrebbe proporre ai partecipanti dopo la conclusione del percorso formativo. La banca istante, in qualità di sostituto d’imposta, chiede di sapere se il contributo erogato ai partecipanti rientri tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, co. 1, lett. c), del Tuir. Sempre la banca istante chiede di sapere, qualora i partecipanti si dotassero di partita IVA per proseguire in un mandato di agenzia proposto dalla medesima banca, se possano optare per il regime Forfetario, non risultando integrata la causa ostativa di cui all’art. 1, co. 57, lett. d­bis), della L. 23 dicembre 2014, n. 190. L’Agenzia delle Entrate, relativamente al primo quesito, ricorda alla banca istante come l’art. 50, co. 1, lett. c), del Tuir, assimili ai redditi di lavoro dipendente, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale qualora non vi siano rapporti di lavoro dipendente tra il soggetto erogante ed il beneficiario. Nella risoluzione 21 marzo 2002, n. 95/E è stato evidenziato come siano fiscalmente inquadrabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, co. 1, lett. c), del Tuir anche le somme percepite dai soggetti che svolgono tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell’art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196. L’Agenzia delle Entrate, in base ai riferimenti richiamati, chiarisce alla banca istante come possano ricondursi alle borse di studio di cui all’art. 50, co. 1, lett. c), del Tuir, anche le somme corrisposte per la realizzazione di iniziative formative volte a favorire l’ingresso dei lavoratori nel mondo del lavoro. Relativamente al secondo tema e precisamente se i percettori del contributo in esame, che entreranno successivamente a far parte della rete commerciale della Banca con la stipula di un mandato di agenzia, potranno applicare il regime Forfetario di cui all’art. 1, co. da 54 a 89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, l’Agenzia delle Entrate chiarisce come, in considerazione del fatto che la banca istante ha corrisposto un contributo riconducibile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i percettori potranno aderire al regime Forfetario poiché la percezione di detto contributo, non integra la causa ostativa prevista dalla citata lettera d­bis.

 

INTERPELLO N. 7 DEL 12/01/2024 – TASSAZIONE DI UNA DONAZIONE AD OPERA DI DONANTE ESTERO

Il soggetto istante, cittadino italiano, illustra di voler acquistare un appartamento e che la propria zia, cittadina svizzera, residente all’estero, intende donargli la somma necessaria ad effettuare l’acquisto dell’immobile. La zia vorrebbe effettuare un bonifico del relativo importo, dal proprio conto corrente estero al conto corrente italiano intestato al donatario istante, così che quest’ultimo possa poi procedere al pagamento degli acconti dovuti a favore della società venditrice l’immobile. Date le premesse, il soggetto istante chiede di sapere se l’accredito su conto corrente italiano di denaro proveniente dalla Svizzera, trasferito a titolo di donazione, comporti l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. L’Agenzia delle Entrate illustra in premessa come i criteri di territorialità dell’imposta sulle successioni e donazioni sono dettati dall’art. 2 del D. Lgs 31 ottobre 1990, n. 346 il quale dispone come l’imposta sia dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero. In ossequio ai principi di territorialità, se il donante risultasse residente in Italia, l’imposta si applicherebbe in relazione a tutti i beni o diritti trasferiti, compresi quelli esistenti all’estero. Se, al contrario, il donante risultasse residente all’estero al momento della donazione, l’imposta si applicherebbe solamente ai i beni e diritti esistenti sul territorio italiano. L’Agenzia delle Entrate, richiama la sentenza della Corte di Cassazione del 24 marzo 2021, n. 8175, concernente un’analoga fattispecie in cui il denaro, oggetto di donazione da un residente in Svizzera a favore di un beneficiario residente in Italia, non era presente nel territorio nazionale al momento dell’atto di liberalità ma era depositato sul conto corrente del donante residente in Svizzera. I giudici di legittimità rilevano che per stabilire se un atto di donazione con bonifico da parte di un donante residente all’estero sia da assoggettare a tassazione in Italia, occorre esaminare se il bene oggetto di donazione possa essere considerato esistente nel territorio dello Stato. Nel caso di specie, il denaro oggetto di donazione da parte del cittadino residente in Svizzera, tramite bonifico bancario, benché destinato ad un beneficiario residente in Italia, si trovava depositato su conto bancario di un istituto svizzero. Conseguentemente, mancando il presupposto della territorialità, il relativo atto di donazione non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia. L’Agenzia delle Entrate, pertanto, chiarisce al soggetto istante che non risulta integrato il presupposto territoriale di cui al citato art. 2 del D. Lgs. n. 346 del 1990 per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni.

 

INTERPELLO N. 13 DEL 23/01/2024 – DETRAZIONE INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA MUTUO IPOTECARIO PER L’ACQUISTO DI UN IMMOBILE LOCATO DA ADIBIRE AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Il soggetto istante persona fisica, illustra di aver stipulato tramite atto notarile, in data 13 dicembre 2022, un mutuo ipotecario per l’acquisto di un immobile a destinazione abitativa, concesso in locazione in forza di un contratto stipulato il 22 febbraio 2019 della durata di quattro anni. Già in data 2 marzo 2022, i precedenti proprietari dell’immobile avevano comunicato al conduttore il diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza, ai sensi dell’art. 3 della L. del 9 dicembre 1998, n. 431. Infatti, la tipologia del contratto di locazione in esame, stipulato ai sensi dell’art. 2, co. 1, della L. n. 431 del 1998 prevede che, nel caso in cui il conduttore non rilasci spontaneamente l’immobile a seguito del diniego di rinnovo del contratto, il locatore si avvalga della procedura di cui all’art. 30 della L. 27 luglio 1978, n. 392, non potendo procedere alla convalida di sfratto per finita locazione. Il soggetto istante, in data 2 marzo 2023, con lettera RA, ha intimato il rilascio dell’immobile e, considerato che il conduttore non ha provveduto alla consegna dell’immobile, ha proceduto con azione legale. In data 5 maggio 2023, l’istante ha presentato istanza all’organismo di mediazione per esperire il tentativo di conciliazione obbligatorio per legge, con esito negativo. Successivamente, l’istante ha presentato ricorso ai sensi dell’articolo 447­bis c.p.c.. Date le premesse, il soggetto istante chiede di poter fruire della detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto di un immobile locato da adibire ad abitazione principale prevista dall’art. 15, co. 1, lett. b), del TUIR, pur in assenza dell’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione. L’Agenzia delle Entrate ricorda in premessa come l’art. 15, co. 1, lett. b), del TUIR, preveda, in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 % degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione. Per i soggetti che acquistano un’unità immobiliare locata, la suddetta detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto, sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che, entro un anno dal rilascio, l’unita immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Nel caso in esame, l’istante ha utilizzato la procedura di cui all’art. 30 della L. n. 392 del 1978, che è lo strumento processuale, specificamente previsto dall’ordinamento per i casi di diniego di rinnovazione della locazione alla prima scadenza, finalizzato ad ottenere, al pari dell’intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione, un provvedimento costituente titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile. Però, secondo quanto rappresentato, l’istante è divenuto proprietario dell’immobile in data 13 dicembre 2022 e, pertanto, ai fini della fruizione della detrazione, l’azione giudiziale andava esperita entro i tre mesi successivi, cosa che non è avvenuta in quanto, l’istante in data 2 marzo 2023, con lettera RA ha intimato il rilascio dell’immobile; in data 5 maggio 2023, l’istante ha presentato istanza all’organismo di mediazione per esperire il tentativo di conciliazione, con esito negativo e, successivamente, ha presentato ricorso ai sensi dell’art. 447­bis c.p.c..

INTERPELLO N. 17 DEL 26/01/2024 – RIPARTIZIONE IN SEDE DI SCISSIONE DELLE RISERVE IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA IN PARTE AFFRANCATE

La società istante, illustra di aver rivalutato nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, alcune immobilizzazioni tra le quali un fabbricato e un terreno di proprietà, oltre ad alcuni impianti e macchinari. Il saldo attivo di rivalutazione iscritto a fronte della rivalutazione è stato parzialmente affrancato, mediante applicazione della corrispondente imposta sostitutiva pari al 10 %, ai sensi dell’art. 110, co. 3, del D.L. n. 104 del 2020. Sempre la società istante evidenzia come stia valutando l’opportunità di perfezionare una operazione di scissione parziale proporzionale mediante attribuzione di alcuni elementi patrimoniali attivi e passivi ad una società Newco, pertanto di nuova costituzione, con il fine di separare dalla componente propriamente industriale, quella esclusivamente patrimoniale e finanziaria sempre più rilevante e che la cui gestione ed organizzazione risponde a logiche e criteri divergenti. La società istante illustra come, per effetto della scissione, il proprio patrimonio netto sarà ridotto attingendo proporzionalmente alle riserve di capitale ed alle riserve di utili e, conseguentemente, non subirà alcuna variazione. Date le premesse, la società istante scindenda, chiede chiarimenti circa il criterio di ripartizione delle riserve in sospensione d’imposta parzialmente affrancate. L’Agenzia delle Entrate che ricorda come la rivalutazione di cui all’art. 110 del D.L. n. 104 del 2020, poteva essere effettuata anche per singoli asset ma esclusivamente per il loro intero valore e che l’affrancamento previsto del corrispondente saldo attivo, poteva avvenire indistintamente anche in misura parziale, ritiene che l’affrancamento parziale del saldo attivo di rivalutazione effettuato dalla società istante, vada ripartito in proporzione al maggior valore rivalutato dei singoli beni oggetto della rivalutazione medesima. Più precisamente l’importo oggetto di affrancamento, andrà a ridurre l’ammontare del saldo attivo di rivalutazione idealmente attribuibile ai singoli asset oggetto di rivalutazione, proporzionalmente all’ammontare del maggior valore rivalutato degli stessi. Secondo quanto previsto dall’art. 173, co. 9, 1°periodo del TUIR, le riserve in sospensione d’imposta iscritte nell’ultimo bilancio della società scissa, devono essere assegnate alle società beneficiarie in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile trasferito. Nel caso in esame, essendo l’operazione di scissione avvenuta nel corso del periodo di sorveglianza previsto dall’art. 110 del D.L. n. 104 del 2020, si applicherà alla riserva di rivalutazione quanto previsto dal 3° periodo del co. 9 ovvero, detta riserva, andrà ricostituita in relazione ai beni rivalutati rispettivamente attribuiti alla beneficiaria o rimasti alla scissa. Naturalmente, l’importo della riserva in sospensione da ricostruire in capo alla beneficiaria sarà pari all’originario saldo attivo di rivalutazione idealmente attribuibile agli asset trasferiti per effetto della scissione al netto della quota affrancata.

 

INTERPELLO N. 20 DEL 26/01/2024 – ERRATA APPLICAZIONE DELL’INVERSIONE CONTABILE E RECUPERO DELL’IVA ERRONEAMENTE VERSATA

La società istante illustra di aver affidato alla società BETA prestatrice, i lavori di ristrutturazione, ampliamento e realizzazione di nuovi spazi all’interno dei propri edifici, effettuati nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017. Nei confronti della società BETA, a seguito di verifiche fiscali, sono stati emessi processi verbali di constatazione, con i quali i verificatori hanno riscontrato come numerose prestazioni fossero state erroneamente fatturate in regime di inversione contabile nei confronti della società istante, ai sensi dell’art. 17, co.6, lett. a­ter), del D.P.R. n. 633/1972, in luogo dell’assoggettamento ad IVA secondo le regole ordinarie, ai sensi dell’art. 21 del medesimo Decreto. A seguito delle contestazioni, la società BETA ha provveduto a versare l’IVA a debito accertata. La società istante, per le annualità oggetto di accertamento, ha provveduto ad integrare le fatture ricevute dal prestatore con l’IVA a debito. Ciò posto, la società istante chiede come recuperare l’IVA che le sarà addebitata dal prestatore a titolo di rivalsa ai sensi dell’art. 60, ultimo comma, del Decreto IVA, e che la medesima ha già versato quasi completamente all’Erario. L’Agenzia delle Entrate illustra all’istante che, in base a quando disposto dall’art. 60, ultimo comma, del Decreto IVA, una volta effettuato il pagamento dell’IVA addebitata in via di rivalsa dal prestatore, tramite emissione di una fattura ex art. 26, co.1, del Decreto IVA, la società istante potrà esercitare il diritto alla detrazione alle condizioni esistenti al momento di effettuazione delle originarie operazioni. Non è, altresì, consentito recuperare in detrazione, direttamente in sede di dichiarazione annuale, quanto già versato a seguito dell’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, poi riaddebito a titolo di rivalsa dal prestatore. Al fine di garantire la neutralità dell’IVA, l’importo potrà essere chiesto a rimborso ai sensi dell’art. 30­ter, co. 1, del Decreto IVA, in base al quale, il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

 

INTERPELLO N. 24 DEL 29/01/2024 – ESIGIBILITA’ DELL’IVA SULLE FATTURE EMESSE DALLE SOCIETA’ CHE EROGANO SERVIZI PUBBLICI

La società istante illustra di essere una società in house della Regione, affidataria del servizio idrico integrato per i segmenti di captazione, adduzione acque potabili, distribuzione, fognatura e depurazione per l’intera circoscrizione regionale per un arco temporale di 30 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Sempre la società istante, con l’Accordo operativo del 2023, si è obbligata nei confronti del Comune ad emettere in nome proprio le fatture relative al SII nei confronti dei clienti finali. Date le premesse, la società istante chiede di sapere se per il servizio di somministrazione di acqua, possa limitarsi ad annotare nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del Decreto IVA, l’ammontare dei corrispettivi riscossi, laddove l’annotazione delle bollette/fatture, seppur emesse elettronicamente, non anticiperebbe l’esigibilità dell’imposta ex art. 6, co. 2, Decreto IVA. L’Agenzia delle Entrate chiarisce al soggetto istante come con l’avvento della fatturazione elettronica, l’obbligo di emissione del documento contabile tramite il sistema di interscambio abbia riguardato anche i soggetti che prestano i servizi disciplinati dal D.M. 24 ottobre 2000, n. 370. Continua l’Agenzia delle Entrate chiarendo come la disciplina in materia di fattura elettronica non abbia creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura ordinaria, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che le caratterizzano, continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza emanati con riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore. Da tutto ciò deriva che, in mancanza di un’abrogazione espressa delle semplificazioni di cui all’art. 2 del Decreto IVA, le stesse possono continuare ad applicarsi alle bollette/ fatture emesse in base all’articolo 22 del Decreto IVA.

 

 

 

20 febbraio 2024

 

 

 

Enasarco

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2023.

 

26 febbraio 2024

 

 

 

Elenchi intrastat

Termine entro cui presentare in via telematica gli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili).

 

 

28 febbraio 2024

 

 

 

Rottamazione quater

Termine entro cui versare la terza rata prevista dalla rottamazione quater.

 

 

29 febbraio 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposta di bollo

Termine di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA nel quarto trimestre 2023.

 

 

Comunicazioni periodiche Iva

Termine entro cui versare i dati delle liquidazioni periodiche relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre per i contribuenti mensili e al quarto trimestre 2023 per i soggetti trimestrali.

 

 

Dichiarazione mensili

Termine entro cui inviare la dichiarazione IVA IOSS del mese di gennaio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).

 

Stampa registri contabili

Termine entro cui procedere con la stampa dei libri contabili (registri IVA, libro giornale, incassi e pagamenti, ecc.) relativi al 2022 da parte di imprese / lavoratori autonomi.

 

 

INAIL

Termine di invio telematico all’INAIL della denuncia retributiva annuale.

 

 

18 marzo 2024

 

 

 

 

 

Liquidazione IVA – saldo annuale

Termine per la liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell’imposta dovuta, oltre che del saldo IVA 2023, in un’unica soluzione o in forma rateale.

 

 

Irpef – ritenute alla fonte redditi lavoro dipendente/autonomo

Termine per versare le ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001) e delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

 

 

 

[1] L’art. 41 del DL n. 331/1993 afferma che: “1. Costituiscono cessioni non imponibili:

  1. le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell’art. 4, quarto comma, del decreto del DPR n. 633/1972, non soggetti passivi d’imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati dall’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l’applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità degli articoli 6 e 8 del presente decreto;
  2. le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell’Unione europea. La disposizione non si applica qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio dello Stato e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 1) il cedente non è stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea; 2) l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia, di cui all’art. 7-octies, comma 3, lett. b), del DPR n. 633/1972, e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell’Unione europea non ha superato nell’anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato; 3) il cedente non ha optato per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro; in tal caso l’opzione è comunicata all’ufficio nella dichiarazione relativa all’anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni;

b-bis) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nel territorio dello Stato spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro;

  1. le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
  2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lett. a):
  3. (lettera abrogata);
  4. le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell’esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l’acquirente non è soggetto passivo d’imposta;
  5. l’invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.

2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonché’ le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia.

2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lett. a), e al comma 2, lett. c), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l’elenco di cui all’art. 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione dello stesso.

  1. La disposizione di cui al comma 2, lett. c), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell’art. 38, comma 5, lettera a), se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.
  2. Agli effetti del secondo comma degli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR n. 633/1972, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati”.

[2] L’art. 58 del DL n. 331/1993 prevede che: “Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell’art. 8 del DPR n. 633/1972, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.

  1. (soppresso)”.

[3] L’art. 25 del DPR n. 633/1972 sancisce che: “1. Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’art. 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

  1. abrogato.
  2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota.
  3. Per le fatture relative alle operazioni di cui all’articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell’ammontare dell’imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e, eventualmente, la relativa norma.
  4. abrogato.
  5. La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l’importo”.

[4] L’art. 8, comma 1, lett. a del DPR n. 633/1972 dispone che: “Costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili:

  1. le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell’art. 2 del decreto DPR n. 627/1978, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a). Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l’esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni”.

[5] Ai sensi  del n. 18) della Tabella A, parte II del DPR n. 633/1972 l’aliquota agevolata è applicata pergiornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, [anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti], ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente le campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica”.

[6] L’art. 19, comma 3, lett. e) del DPR N. 633/1972 afferma che: “La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:

  1. e) operazioni non soggette all’imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell’art. 74, concernente disposizioni relative a particolari settori”.

 

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