le maggiori novità fiscali di ottobre 2021

Le maggiori novità fiscali per le imprese dal 1 ottobre 2021

IN BREVE

   

1.     Stralcio delle cartelle fino a 5mila euro: chiarimenti sull’annullamento automatico

2.     Dal 4 ottobre il via alle domande per il nuovo credito d’imposta sanificazione

3.     Entro il 2 novembre la presentazione del modello 770/2021

4.     Accesso ai servizi online dell’Agenzia Entrate dal 1° ottobre 2021

5.     Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

6.     Cessioni e acquisti da San Marino con fattura elettronica dal 1° ottobre 2021

7.     I benefici fiscali per chi investe in start-up innovative previsti dal decreto “Sostegni-bis”

8.     ACE innovativa 2021: pronto il modello per la Comunicazione di fruizione del credito d’imposta

9.     Transfer pricing: in consultazione lo schema di circolare dell’Agenzia Entrate

    APPROFONDIMENTI

 ·       Lo stralcio automatico delle cartelle fino a 5mila euro

·       Il nuovo credito d’imposta sanificazione: presentazione dell’istanza dal 4 ottobre

  IN BREVE

RISCOSSIONE

Stralcio delle cartelle fino a 5mila euro: chiarimenti sull’annullamento automatico

Agenzia delle Entrate, Circolare 22 settembre 2021, n. 11/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 22 settembre 2021, n. 11/E, ha fornito chiarimenti in merito allo stralcio automatico dei carichi che, alla data del 23 marzo 2021, avevano un importo residuo non superiore a 5.000 euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, come previsto dall’art. 4, commi da 4 a 9, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69).

Oltre ai chiarimenti sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che possono beneficiare della misura e sulle tempistiche, nel documento l’Agenzia si sofferma sui criteri di determinazione del limite di reddito di 30.000 euro riferito al 2019, superato il quale il contribuente esce dall’ambito applicativo dello stralcio.

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AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Dal 4 ottobre il via alle domande per il nuovo credito d’imposta sanificazione

Il decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021, art. 32) ha riproposto il credito d’imposta, già previsto e disciplinato dall’art. 125, D.L. n. 34/2020, per la sanificazione e l’acquisto di DPI limitatamente ai mesi di giugno, luglio e agosto 2021, al fine contrastare l’epidemia.

Il credito d’imposta sanificazione è previsto nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 (l’importo verrà ragguagliato alla percentuale determinata ‘‘a consuntivo’’ entro il 12 novembre 2021) per un massimo 60.000 euro per beneficiario.

Le istanze telematiche che dovranno essere presentate in via telematica a partire dal 4 ottobre ed entro il 4 novembre 2021.

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DICHIARAZIONI

Entro il 2 novembre la presentazione del modello 770/2021

La dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770/2021, per anno d’imposta 2020), deve essere presentata, entro il 2 novembre 2021 (il 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo), esclusivamente per via telematica e deve essere utilizzata per comunicare all’Agenzia Entrate le ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
  • locazioni brevi inserite all’interno della CU;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

Accesso ai servizi online dell’Agenzia Entrate dal 1° ottobre 2021

Dal 1° ottobre 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (D.L. n. 76/2020), le credenziali rilasciate dall’Agenzia ai cittadini non potranno essere più utilizzate per l’accesso all’area riservata.

Dal 1° ottobre, quindi, i cittadini potranno accedere all’area riservata utilizzando esclusivamente una delle tre modalità di autenticazione universali, SPID, CIE o CNS, riconosciute per accedere ai servizi online di tutte le Pubbliche amministrazioni. Di conseguenza le credenziali Fisconline non saranno più attive e sarà necessario accedere, a scelta, con uno dei tre strumenti

  • SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale
  • CIE – Carta d’identità elettronica
  • CNS – Carta nazionale dei servizi.

Per chi già accede con SPID, CIE o CNS, non cambia nulla. Chi non avesse uno di questi tre strumenti deve dotarsene.

I professionisti e le imprese in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline e Sister, rilasciate dall’Agenzia, che vogliono accedere all’area riservata, potranno invece continuare a richiederle e utilizzarle anche dopo il 1° ottobre e fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.

Anche le persone fisiche titolari di partita IVA e/o che risultino già incaricate ad operare in nome e per conto di altri soggetti, possono richiedere e utilizzare le credenziali dopo il 1° ottobre.

Ricordiamo che utilizzando i servizi on line dell’Agenzia Entrate i cittadini possono effettuare numerosi adempimenti a distanza, senza che sia necessario recarsi negli uffici:

Accedere al proprio cassetto fiscale per consultare:

  • le dichiarazioni presentate;
  • i versamenti effettuati;
  • gli atti registrati;
  • le comunicazioni e i rimborsi ricevuti;
  • le proprie certificazioni uniche trasmesse all’Agenzia dai sostituti d’imposta.

Utilizzare gli altri servizi disponibili tra cui:

  • accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata;
  • pagamento di imposte, tasse e contributi (F24 web);
  • registrazione di un contratto di locazione (RLI);
  • CIVIS – assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, a seguito di controlli automatici delle dichiarazioni, sugli avvisi telematici e le cartelle di pagamento, sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo, sull’autotutela locazioni; servizio per la correzione dei dati della delega di pagamento F24 e per l’invio di documenti per controllo formale. Agli interlocutori professionali è richiesto di utilizzare prioritariamente il servizio telematico, limitando l’utilizzo di canali alternativi nei casi di lavorazione per via telematica non andata a buon fine, di indisponibilità del canale telematico, o, ancora, in caso di mancato riscontro tramite CIVIS;
  • presentazione della dichiarazione di successione, di voltura catastale automatica e di trascrizione degli immobili (SuccessioniOnLine);
  • presentazione di atti di aggiornamento di fabbricati e terreni predisposti dai professionisti tecnici abilitati (architetti, ingegneri, agronomi, geometri, periti edili).

IMPOSTA DI BOLLO

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il 30 settembre 2021 è scaduto il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre del 2021. Nella stessa data sono stati chiamati al versamento i contribuenti che relativamente al primo trimestre solare dell’anno sono risultati debitori del tributo per un ammontare non superiore all’importo di 250 euro e hanno deciso di rinviare il pagamento alla scadenza relativa al trimestre successivo, rispetto a quella, ordinaria.

Si ricorda che il pagamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, e quindi entro il 30 novembre 2021, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Grazie a una apposita funzionalità, presente nella sezione “Pagamento imposta di bollo” del portale “Fatture e Corrispettivi”, sarà possibile procedere direttamente al pagamento, indicando l’IBAN relativo al conto corrente sul quale si intende addebitare l’imposta.

La procedura web dell’Agenzia delle Entrate consentirà anche la possibilità di ottenere il calcolo dell’importo dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, nel caso in cui il contribuente intendesse avvalersi del ravvedimento per il ritardato versamento rispetto alla scadenza prevista (Provv. Agenzia delle Entrate n. 34958/2021, § 4.3).

È comunque possibile pagare l’imposta dovuta mediante modello F24, utilizzando per il primo, secondo terzo e quarto trimestre, rispettivamente, i codici 2521, 2522, 2523 e 2524.

A decorrere dal prossimo 15 ottobre, l’Amministrazione finanziaria metterà invece a disposizione gli elenchi A e B delle fatture elettroniche emesse via SdI nel terzo trimestre del 2021. Da tale data i contribuenti potranno eventualmente modificare il suddetto elenco B, contenente le fatture elettroniche che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista.

IVA

Cessioni e acquisti da San Marino con fattura elettronica dal 1° ottobre 2021

A decorrere dal 1° ottobre 2021 sarà possibile l’emissione della fattura elettronica anche a soggetti Sanmarinesi. Inizialmente, nel periodo transitorio tra il 1° ottobre 2021 e il 30 giugno 2022, si potrà comunque ancora emettere e ricevere il documento anche in formato cartaceo. La fattura elettronica resta quindi una possibilità e non un obbligo.

Successivamente, dal 1° luglio 2022, potranno invece essere emesse e accettate esclusivamente fatture in formato elettronico.

L’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino ha comunicato che gli operatori italiani dovranno utilizzare per le fatture elettroniche inviate ai soggetti sammarinesi il codice destinatario 2R4GTO8.

SOCIETÀ, AGEVOLAZIONI

I benefici fiscali per chi investe in start-up innovative previsti dal decreto “Sostegni-bis”

Il Decreto “Sostegni bis” (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106), prevede all’art. 14 che non siano soggette a tassazione le plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito della cessione di partecipazioni al capitale di imprese start-up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 ed il 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni. Si tratterebbe altrimenti di plusvalenze realizzate al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale da tassare, in via ordinaria, nella misura del 26%.

La stessa agevolazione è prevista in caso di:

  • plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito di cessione di partecipazione al capitale di piccole e medie imprese innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 ed il 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni.
  • plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito di cessione di partecipazioni al capitale nelle società previste dall’art. 5 del Tuir (escluse quelle semplici e gli enti ad esse equiparati) ed in quelle previste dall’art. 73, comma 1, lettere a) e d), del Tuir, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start-up innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

Per l’efficacia di queste nuove disposizioni sarà necessaria l’autorizzazione della Commissione Europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.

AGEVOLAZIONI, IMPOSTE DIRETTE

ACE innovativa 2021: pronto il modello per la Comunicazione di fruizione del credito d’imposta

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 17 settembre 2021, n. 238235

Il decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106), prevede all’art. 19:

  • un rafforzamento dell’Ace (Aiuto alla Crescita Economica); in particolare, nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, il coefficiente di remunerazione da applicare è del 15% (invece del coefficiente applicato in precedenza dell’1,3%). Inoltre, nel 2021, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, a prescindere dalla data di versamento o conferimento. Ai fini dell’applicazione di questa disposizione, la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di Euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio;
  • la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2021, dell’operatività della norma agevolativa che consente di trasformare in crediti d’imposta utilizzabili in compensazione le imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed a eccedenze dell’Ace legate alla cessione a titolo oneroso di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 238235 del 17 settembre 2021 sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione di trasformazione dell’Ace innovativa in credito di imposta , nonché le modalità per poterne fruire e per l’eventuale cessione a terzi.

Le istanze si potranno inviare a partire dal 20 novembre 2021 ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 (modello Redditi 2022), quindi, per i soggetti “solari”, entro il 30 novembre 2022.

IMPOSTE DIRETTE

Transfer pricing: in consultazione lo schema di circolare dell’Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate, Schema Circolare Transfer pricing

Fino al prossimo 12 ottobre 2021 sarà aperta una consultazione pubblica per acquisire le osservazioni di operatori economici ed esperti sullo schema di circolare pubblicato dall’Agenzia delle Entrate per fornire chiarimenti su specifici aspetti relativi alla disciplina del Transfer pricing (prezzi di trasferimento praticati dalle multinazionali nelle operazioni con imprese associate).

In particolare, il documento di prassi, disponibile sul sito dell’Agenzia, contiene indicazioni sulla documentazione idonea a verificare la conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi praticati nelle transazioni infragruppo.

APPROFONDIMENTI

RISCOSSIONE

Lo stralcio automatico delle cartelle fino a 5mila euro

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 22 settembre 2021, n. 11/E, ha fornito chiarimenti in merito allo stralcio automatico dei carichi che, alla data del 23 marzo 2021, avevano un importo residuo non superiore a 5.000 euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, come previsto dall’art. 4, commi da 4 a 9, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69).

Oltre ai chiarimenti sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che possono beneficiare della misura e sulle tempistiche, nel documento l’Agenzia si sofferma sui criteri di determinazione del limite di reddito di 30.000 euro riferito al 2019, superato il quale il contribuente esce dall’ambito applicativo dello stralcio.

Il decreto “Sostegni” ha disposto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021 fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 da qualunque ente creditore (salvo i debiti espressamente esclusi, elencati nel documento di prassi).

Il rispetto del tetto va quindi calcolato tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano esclusi dal calcolo gli aggi e gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.

Se il contribuente ha più carichi iscritti a ruolo, conta l’importo di ciascuno: se i singoli carichi non superano i 5.000 euro, possono quindi beneficiare tutti dell’annullamento. Lo stralcio si applica anche ai debiti rientranti nella “Rottamazione-ter” (D.L. n. 119/2018), nel “Saldo e stralcio” (legge di Bilancio 2019) e nella “Riapertura dei termini” (prevista dal D.L. n. 34/2019). Sul sito internet dell’Agenzia Entrate-Riscossione è possibile verificare se i debiti ammessi alle predette definizioni agevolate possono essere oggetto di annullamento.

I debiti che possono essere oggetto di stralcio devono riferirsi alle persone fisiche e ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, rispettivamente nell’anno d’imposta 2019 e nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. Per le persone fisiche si prendono in considerazione le Certificazioni Uniche 2020, le dichiarazioni 730 e Redditi PF 2020 presenti nella banca dati dell’Agenzia Entrate alla data del 14 luglio 2021. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si fa invece riferimento ai modelli dichiarativi Redditi Società di capitali, Società di persone, Enti non commerciali, nel cui frontespizio è indicato un periodo d’imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019.

L’Agenzia delle Entrate effettua le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dei contribuenti interessati, segnalando i codici fiscali che restano fuori per il superamento del requisito reddituale, ed entro il 30 settembre darà il via libera all’annullamento.

L’agente della riscossione provvederà in automatico allo stralcio; il contribuente potrà verificare che i debiti siano stati annullati consultando la propria situazione debitoria con le modalità rese disponibili dall’agente della riscossione. I debiti oggetto di Stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021.

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Il nuovo credito d’imposta sanificazione: presentazione dell’istanza dal 4 ottobre

Il decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021, art. 32) ha riproposto il credito d’imposta, già previsto e disciplinato dall’art. 125, D.L. n. 34/2020, per la sanificazione e l’acquisto di DPI limitatamente ai mesi di giugno, luglio e agosto 2021, al fine contrastare l’epidemia.

Il credito d’imposta sanificazione è previsto nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 (l’importo verrà ragguagliato alla percentuale determinata ‘‘a consuntivo’’ entro il 12 novembre 2021) per un massimo 60.000 euro per beneficiario.

Il credito potrà essere utilizzato sia nel Modello Redditi relativo al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa agevolata, e pertanto nel Mod. Redditi 2022, che in compensazione tramite Mod. F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento con cui l’Agenzia Entrate renderà nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario.

Per utilizzare in compensazione il credito d’imposta si ricorda che il modello F24 va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia Entrate (Entratel/Fisconline). Con una prossima risoluzione sarà istituito l’apposito codice tributo.

Da un punto di vista oggettivo risultano agevolate le spese per:

  • sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (es. acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti, mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza UE);
  • somministrazione dei tamponi per COVID-19;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza UE, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Da un punto di vista soggettivo, possono beneficiare dell’agevolazione:

  • esercenti attività d’impresa;
  • esercenti arti e professioni;
  • enti non commerciali (inclusi ETS ed enti religiosi civilmente riconosciuti);
  • le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Sono escluse le persone fisiche che svolgono attività commerciali/di lavoro autonomo in via non abituale (dunque prive di partita IVA), ad esclusione dell’attività di ‘‘B&B’’.

Al fine di accedere al credito d’imposta, i contribuenti devono comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di riferimenti utilizzando il Modello di ‘‘Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione’’ approvato dall’Agenzia Entrate con il Provvedimento n. 19191 del 15 luglio 2021.

La Comunicazione potrà essere inviata dal 4 ottobre 2021 al 4 novembre 2021. Il sistema rilascia, entro 5 giorni, una ricevuta che attesta la presa in carico o l’eventuale scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni, a seguito dei controlli formali dei dati inviati.

Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, barrando la casella ‘‘rinuncia’’.