Vediamo come cambia la situazione per le cartelle di pagamento Agenzia Entrate Riscossione :
Cerchiamo di comprendere bene il nuovo Decreto AIUTI, e quale opportunità abbiamo per saldare i nostri debiti in modo più sereno.
Le novità introdotte con il Decreto “Aiuti” Novità Partendo dal quadro generale sopra delineato, con il Decreto “Aiuti”, a seguito delle novità introdotte alla Camera, viene previsto che l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può concedere per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, ricomprese in ciascuna richiesta, sono di importo superiore a 120.000 euro (in luogo dei suddetti 60.000 euro) la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Pertanto, volendo sintetizzare:
rispetto a quanto attualmente disposto, quando entreranno in vigore le nuove disposizioni la situazione sarà la seguente:
- i contribuenti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà potranno ottenere la dilazione per ciascuna richiesta presentata;
- a regime, si potrà presentare richiesta di rateazione senza documentare la temporanea obiettiva difficoltà, per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a 120.000 euro.
Ulteriore Novità:
Inoltre, si interviene sull’ipotesi di mancato pagamento delle rate aumentando il numero di rate non saldate che determinano la decadenza. Infatti, viene disposto che in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 8 rate – in luogo delle vigenti 5 rate – anche non consecutive, il carico non può essere nuovamente rateizzato.
Novità Viene introdotto, altresì, un nuovo comma 3-ter all’art. 19, D.P.R. n. 602/1973 con cui, venendo incontro alle situazioni in cui il contribuente si trovi con scarsa liquidità, si precisa che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza. Decorrenza delle nuove norme
Quanto all’applicazione delle nuove disposizioni si precisa che, fermo quanto previsto, si dirà di seguito in merito alla decadenza dal beneficio della dilazione, esse si applicheranno esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto. Infine, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute sono integralmente saldate. In questo caso, al nuovo piano di dilazione si applicano le nuove disposizioni.