L’art. 6, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha previsto la possibilità di sterilizzare le perdite che emergono dai bilanci 2020, disapplicando gli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter c.c., e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Il comma 1-ter dell’art. 3 del decreto “Milleproroghe”, inserito in sede di conversione in legge, prevede la possibilità di sterilizzare anche le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, in relazione alle quali l’obbligo di ripianamento è differito al bilancio 2026.