CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A TRE VIE NEL DECRETO “SOSTEGNI BIS”
PREMESSA
Il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni”), può essere richiesto, nel rispetto dei requisiti previsti dalla specifica norma, fino al 28 maggio 2021. Tale contributo assurge, alla luce del decreto “Sostegni bis”, approvato dal consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021, a maggiore importanza, poiché l’ammontare dello stesso sarà automaticamente raddoppiato. Inoltre, dello stesso occorrerà tenere conto anche laddove si voglia valutare la possibilità di accedere ai nuovi contributi stabiliti dal decreto ora varato, che, di fatto, delinea tre distinti contributi a fondo perduto, ciascuno avente proprie caratteristiche, che nel seguito andremo a tratteggiare.
CFP SOSTEGNI BIS AUTOMATICO
I commi da 1 a 4 dell’art. 1 del novello decreto prevedono un primo contributo (che chiameremo CFP Sostegni bis automatico), che sarà riconosciuto in automatico a favore dei soggetti che hanno ottenuto il CFP Sostegni (art. 1 del D.L. n. 41/2021), a condizione che: la partita IVA sia ancora attiva alla data di entrata in vigore del decreto bis e il contributo sia stato percepito debitamente e non restituito. L’importo è pari al 100 per cento del CFP Sostegni, e la modalità di riconoscimento è la stessa prescelta in sede di istanza originaria (ovvero accredito su conto corrente o concessione di credito d’imposta da utilizzare in compensazione con modello F24).
CFP SOSTEGNI BIS “APRILE/MARZO”
Sono, invece, dedicati a un nuovo contributo (che chiameremo CFP Sostegni bis aprile-marzo), subordinato alla presentazione di una nuova istanza, nel rispetto delle seguenti condizioni:
potenziali beneficiari: soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, aventi ricavi , o compensi, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto
ATTENZIONE
Innanzi tutto, occorre evidenziare che il “CFP Sostegni bis aprile-marzo” è alternativo, o per meglio dire, concorrente, al CFP Sostegni bis automatico. Detto più semplicemente, i soggetti che hanno goduto del CFP Sostegni, e che, quindi, si vedranno riconosciuto in automatico un eguale contributo, dovranno confrontare tale ammontare con le risultanze dei nuovi conteggi: solo se dai nuovi conteggi emerge un importo superiore, verrà riconosciuta la differenza, previa presentazione di una nuova istanza telematica.
FACCIAMO UN ESEMPIO
Si ipotizzi il caso di un contribuente che si è visto riconoscere, in ragione del CFP Sostegni, 3.000 euro di contributo; di conseguenza, lo stesso contribuente si vedrà automaticamente riconosciuti ulteriori 3.000 euro di beneficio. A questo punto, il contribuente potrà effettuare i conteggi secondo le regole previste per il “CFP Sostegni bis aprile-marzo”, utilizzando le percentuali che sono specificamente previste per coloro che hanno già beneficiato del contributo Sostegni, diverse da quelle previste per i contribuenti che, al contrario, non ne hanno beneficiato.
Tali percentuali, da applicarsi alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, sono così stabilite:
a. 60 per cento, per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
b. 50 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
c. 40 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; d. 30 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e. 20 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Il riferimento ai ricavi e compensi è sempre da valutarsi guardando ai valori del secondo periodo d’imposta precedente (ovvero il 2019).
ESEMPIO
Proseguendo nel nostro esempio, se da questi conteggi emergesse un “CFP aprile/marzo” pari a 2.800 euro (e, quindi, inferiore ai 3.000 euro riconosciuti in automatico), non spetterà più nulla.
Se, invece, il risultato fosse pari a 3.500 euro, al contribuente verrà riconosciuta la differenza, pari a 500 euro, sempre sotto forma di accredito in conto o maggiore credito d’imposta da compensare, a seconda della scelta originariamente operata in sede di istanza ex art. 1 del D.L. n. 41/2021
(decreto “Sostegni”)
ATTENZIONE
Il meccanismo di determinazione del contributo spettante è completamente diverso per coloro che non hanno avuto accesso al CFP Sostegni. In questo secondo caso, infatti, il conteggio del contributo spettante deve essere effettuato come segue:
differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, moltiplicata per:
a. 90 per cento, per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
b. 70 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
c. 50 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
d. 40 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e. 30 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Nuovamente, il riferimento ai ricavi e compensi è sempre da valutarsi guardando ai valori del secondo periodo d’imposta precedente (ovvero il 2019). La risultanza di questo conteggio corrisponde al contributo che sarà riconosciuto, previa istanza, posto che, in questo caso, non si pone l’ulteriore problematica del confronto con il CFP Sostegni già percepito. Contributi a fondo perduto a tre vie nel decreto “Sostegni bis”
ATTENZIONE
Il contributo massimo concedibile è pari a 150.000 euro, e non sono previsti importi minimi.
In sede di istanza, si potrà scegliere se fruire il credito in compensazione con modello F24.
RICORDA
Per quanto riguarda le modalità e i tempi di presentazione dell’istanza, occorre attendere un nuovo provvedimento attuativo (e l’apertura del canale telematico). In ogni caso, prima di potere presentare istanza, i soggetti obbligati dovranno avere trasmesso telematicamente la LIPE del primo trimestre 2021.
CFP SOSTEGNI BIS “REDDITUALE”
Infine, l’art. 1 del decreto, un terzo contributo a fondo perduto (che chiameremo CFP reddituale), avente le seguenti caratteristiche:
potenziali beneficiari: soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, aventi ricavi ex art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, o compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (ovvero, per esercizi coincidenti con l’anno solare, il riferimento è ai ricavi e compensi tipici del 2019); il contributo non spetta in ogni caso: o ai soggetti che hanno cessato la partita IVA alla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni bis”; o agli enti pubblici (art. 74 del TUIR); o ai soggetti ex art. 162-bis del TUIR;
peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
ATTENZIONE
Il decreto prevede che l’istanza per il riconoscimento del contributo qui in esame dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dall’apertura del canale telematico e solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 risulterà presentata entro il 10 settembre 2021.
INDICAZIONI COMUNI A TUTTE LE MISURE
Per tutte le misure è previsto: la non concorrenza del contributo alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, e l’irrilevanza ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo, inoltre, non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; il regime sanzionatorio e le attività di controllo restano ancorati alle disposizioni emanate con il decreto “Rilancio” (art. 25, commi da 9 a 14, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77); restano fermi le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato » e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti » della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 », e successive modificazioni; laddove si scelga di fruire del contributo sotto forma di credito da utilizzare in compensazione con modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, tali modelli di versamento dovranno essere presentati esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Non si applicano i limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Fonte My Solution