CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I LOCATORI CHE RIDUCONO IL CANONE: DOMANDE ENTRO IL 6 SETTEMBRE
Premessa Il D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, all’art. 9-quater ha previso il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei locatori di immobili ad uso abitati[1]vo, ubicati in comuni ad alta tensione abitativa, che costituiscono per il conduttore abitazione principale, a condizione che nell’anno 2021 venga rideterminato al ribasso il canone di locazione, e sempre che si tratti di contratti di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020. Il perimetro della misura è piuttosto limitato, essendo determinanti tutta una serie di fattori stringenti, così come limitato, e purtroppo ancora indefinito, è l’ammontare del contributo effettivamente spettante nel ri[1]spetto delle condizioni previste. Quanto sopra poiché l’ammontare riconosciuto dipende anche dalla capienza delle somme stanziate, con ulteriori problematiche di tempistica connesse alla necessaria verifica delle avvenute riduzioni di canone, che possono essere anche “promesse” con la presentazione dell’istanza, ma che poi peseranno sul contributo solo nel momento in cui vengano effettivamente poste in essere e regolarmente comunicate con mo[1]dello RLI all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2021. Andiamo nel seguito a riepilogare le caratteristiche della misura e le modalità di presentazione della relati[1]va istanza
BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
Nel rispetto delle condizioni sottoelencate, potranno beneficiare del contributo a fondo perduto tutti i loca[1]tori, indipendentemente dal fatto che si tratti di persone fisiche o giuridiche, a condizione che: · la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla pre[1]detta data; · l’immobile adibito ad uso abitativo sia situato in un comune ad alta tensione abitativa e costi[1]tuisca l’abitazione principale del locatario;
il contratto di locazione sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l’anno 2021 o per parte di esso; · la rinegoziazione con riduzione del canone sia comunicata, entro il 31 dicembre 2021, all’Agenzia delle Entrate tramite il modello RLI; · la rinegoziazione abbia una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020
ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO
Ai fini di richiedere il riconoscimento del contributo i contribuenti interessati dovranno presentare, a partire dal 6 luglio ed entro il 6 settembre 2021, istanza telematica, esclusivamente tramite il servizio web dedicato disponibile sul sito dell’agenzia delle Entrate. La trasmissione potrà essere effettuata dal contribuente dotato di credenziali proprie, oppure affidata ad un intermediario delegato al cassetto fiscale. Nella predisposizione dell’istanza sarà necessario indicare: · il codice fiscale del locatore, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo e il co[1]dice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto; · l’IBAN del conto corrente intestato al locatore richiedente il contributo; · i dati del contratto o dei contratti relativi ad immobili situati in comuni ad alta densità abitativa e che costituiscono l’abitazione principale del locatario, oggetto di rinegoziazione, la data di inizio e fine del nuovo canone rinegoziato, l’importo del canone annuo prima e dopo la rinegoziazione con l’indicazione della quota di possesso del locatore richiedente il contributo. Di questi dati, quelli già in possesso dell’amministrazione risulteranno precompilati: · dati del contratto di locazione; · dati relativi alla rinegoziazione già comunicata tramite il modello RLI al momento della presentazione dell’istanza. Nell’applicativo web è inoltre possibile indicare i dati relativi alla rinegoziazione del canone di locazione che si intenderà porre in essere entro il 31 dicembre 2021, da formalizzare entro tale data. A seguito dell’imputazione dei dati richiesti l’applicativo calcolerà l’importo teorico massimo spettante, pari come si è detto al (massimo) 50% per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.