INDICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE E ADEGUAMENTO PER L’ANNO D’IMPOSTA 2020
Ormai da alcuni anni sono stati introdotti gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) con l’obiettivo di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di basi imponibili per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.
In particolare, gli ISA dovrebbero esprimere una valutazione del grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta.
In estrema sintesi, gli ISA sono il risultato dalla media semplice di due indicatori:
• Indicatori elementari di affidabilità;
Regime premiale
I contribuenti che risultano “affidabili” hanno accesso a significativi benefici premiali, in relazione al punteggio ottenuto:
Affidabilità
Regime premiale
≥ 8
• Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50.000 euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2021.
• Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50.000 euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo d’imposta 2022.
• Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000 euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap per il periodo d’imposta 2020.
• Esonero dall’apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2021, ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2022 per un importo fino a 50.000 euro all’anno.
• Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 per l’Iva.
≥ 8,5
• Esclusione degli accertamenti induttivi basati sulle presunzioni semplici, di cui agli artt. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, e 54, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972
≥ 9
• Esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica.
Novità sull’applicazione degli ISA
Per l’esercizio 2020 gli ISA sono stati oggetti di un’importante revisione al fine di adeguare la metodologia di applicazione agli effetti prodotti dall’emergenza sanitaria da Covid-19, garantendo la loro corretta applicazione a un periodo d’imposta dove le conseguenze della crisi economica sono state particolarmente rilevanti.
I chiarimenti in merito all’applicazione degli ISA sono stati forniti dall’Agenzia Entrate con la Circolare 6/E del 4 giugno 2021.
Il documento spiega le attività di revisione straordinaria che l’Agenzia, in costante confronto con le Organizzazioni di categoria, ha realizzato su tutti gli Isa per adeguarli al meglio alle mutate condizioni economiche e dei mercati, investiti nel 2020 dagli effetti della pandemia.
La circolare elenca pertanto i nuovi correttivi che si applicano sull’analisi degli indicatori elementari di affidabilità e di quelli di anomalia, che tengono conto dell’effetto emergenza Covid-19 su grandezze e variabili, senza che siano necessarie informazioni ulteriori da parte del contribuente.