INIZIA LA TREGUA CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE ” LA PACE FISCALE “

E veramente una pace fiscale tra contribuente e l’Agenzia delle Entrate ?

Andiamo a vedere cosa dice la circolare dell’Agenzia Delle Entrate  numero 6 del 2023.

. Molto importanti i chiarimenti sul- la definizione agevolata degli atti di accertamento, rispetto all’adesione ai processi verbali di contesta- zione, e sul c.d. ravvedimento speciale per le violazioni potenzialmente rilevabili tramite controlli forma- li, ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

Le misure della c.d. pace fiscale

Con la circolare n. 6, l’Agenzia delle Entrate è ritornata sulla c.d. pace fiscale con ulteriori chiarimenti; in alcuni casi si tratta di conferme di quanto già chiarito nei precedenti documenti di prassi (vedi circolari n. 1/E/2023 e n. 2/E/2023), in altri, di novelle con le quali sono stati messi in chiaro alcuni passaggi operativi rispetto ai quali ordini professionali e associazioni di categoria avevano espresso più di un dubbio.

I chiarimenti hanno riguardato nello specifico le seguenti misure di cui alla Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023:

  • definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159);
  • regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173);
  • ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178);
  • adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185);
  • definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205);
  • rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (commi da 213 a 218);
  • regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221);
  • definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252).

Vediamo quali sono stati i principali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate rispetto alle suddette definizioni agevoate.

I chiarimenti della circolare n. 6/E/2023

I primi chiarimenti hanno riguardato la definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità, il rife- rimento è ai c.d. avvisi bonari da controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui agli artt. 36-bis del

D.P.R. n. 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per l’IVA. La defi- nizione agevolata riguarda anche le comunicazioni riferite alla c.d. LIPE.

Procedendo, l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate si è rivota al c.d. ravvedimento speciale.

Sulla sanatoria delle irregolarità formali si rimanda al nostro approfondimento “Fatture elettroniche tardive, la circolare 6/E chiarisce lo spartiacque tra violazione formale e sostanziale“.

 

Decadenza Mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva: ciò comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione pari al 30 per cento di ogni importo non versato, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 di- cembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella misura prevista all’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

I principali chiarimenti sul ravvedimento speciale possono essere così riassunti.

Un ulteriore chiarimento ha riguardato l’eventuale ravvedimento speciale per le violazioni rilevabili tramite

controllo formale delle dichiarazioni.

Attenzione

A tal proposito, le violazioni tributarie rilevabili in sede di controllo ex art. 36-ter del D.P.R.

  1. 600/1973 possono ricadere nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie di cui ai commi da 174 a 178 fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo formale (comma 174, Legge n. 197/2022).

Non sono definibili con il ravvedimento speciale in commento le violazioni rilevabili ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (vedi circolare n. 2/2023).

Inoltre, non sembrano esserci ostacoli al ravvedimento speciale per gli errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni.

In tali casi, trascorsi 90 giorni dalla commissione della violazione senza che il contribuente regolarizzi la propria posizione, è corretto parlare di dichiarazione infedele (vedi circolare n. 42/E/2016). Violazione sanabile in ravvedimento speciale.

I chiarimenti sulla definizione agevolata degli atti di accertamento

Nella circolare n. 6/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento rispetto all’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185 della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023).

 

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale calcolati dal giorno suc- cessivo al termine di versamen- to della prima rata.
Modalità    di    ver- samento Accertamento con adesione Atti di accertamento, avvisi di rettifica, liquidazione e atti di recupero
F24 o F23 consegnato dall’ufficio al momento della sottoscrizione dell’atto, indicando i codici tributo relativi agli importi dei tributi ed eventuali contri- buti, interessi e sanzioni ridotte nella misura pari ad un diciottesimo del mi- nimo, nonché il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio, e, solo per il modello F24, l’anno di riferimen- to. F24 o F23 allegato all’atto che intende definire, indicando i co- dici tributo relativi agli importi dei tributi ed eventuali contribu- ti, interessi e sanzioni ridotte nella misura pari ad un diciotte- simo del minimo, nonché il codi- ce atto o il numero di riferimen- to, il codice ufficio, e, solo per il modello F24, l’anno di riferimen- to.
Assistenza                      Agen- zia delle Entrate I contribuenti possono richiedere all’Ufficio che ha emesso l’atto di elabo- rare il piano di rateizzazione prescelto.
Foglio di calcolo Per agevolare i contribuenti nella valutazione del piano di rateazione da adottare l’Agenzia delle Entrate ha predisposto anche un foglio di calcolo – xlsx (versione 1.0).
Compensazione Esclusa
Lieve               inadempi- mento Si
Esclusioni Tutti gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volonta- ria, c.d. “voluntary disclosure”, anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della stessa.

Nella circolare citata, l’Agenzia delle Entrate in riferimento ai PVC consegnati entro il 31 marzo 2023, ammette la definizione agevolata ossia l’adesione sia nel caso di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997, sia nell’ipotesi di invito di iniziativa dell’ufficio ai sensi dell’art. 5 del predetto Decreto legislativo, anche successivi al 31 marzo 2023, purché sia sottoscritto l’accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento.

Ricorda

L’adesione potrà avvenire sia su iniziativa del contribuente sia su iniziativa d’ufficio.

Dunque, l’adesione con i vantaggi di cui alla Legge di Bilancio può avvenire anche dopo la data del 31 marzo.

Nei fatti rileva la data di consegna del PVC entro il 31 marzo, al di là della tempistica della successiva adesione.

La deadline dovrebbe essere rappresentata dalla notifica dell’atto di accertamento.

Ulteriori chiarimenti della circolare n. 6/E/2023

Ulteriori chiarimenti forniti dalla circolare n. 6/E/2023 hanno riguardato:

  • la definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205);
  • la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (commi da 213 a 218);
  • la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221).

Questi sono i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E/2023.

 

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