C’è molto di più in questa sentenza … Non certo  con un lieto fine per il contribuente

Già nel mese di Settembre avevamo pubblicato una circolare sulle cartelle nulle da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, (si veda articolo clicca qui ) che poi era stato pubblicato e ripreso da divergi giornali locali e nazionali. In anticipo sui tempi lo studio Manetti Consulting, avevamo affrontato questo argomento delle notifiche nulle da parte dell’ADE riscossione, che stava utilizzando indirizzi che non erano iscritti nei pubblici registri. Anche la suprema corte si è pronunciata pochi giorni fa con ordinanza n. 29458, ritenendo che la “notificazione del ricorso è stata eseguita presso un indirizzo di posta elettronica diverso da quelli risultanti dal pubblico elenco di cui al citato art. 16-ter (in particolare: il registro IPA), al che consegue la nullità della notifica telematica effettuata in difformità dalle disposizioni di cui all’art. 3-bis, co. 1, L. n. 53/1994 (cfr. Cass. nn. 5652/2019, 13224/2018)”.

La questione giuridica

La quaestio iuris in esame attiene al tema relativo alla notifica effettuata dall’Agente della Riscossione per mezzo di un indirizzo PEC non risultante nei pubblici registri (REGINDE, INIPEC e IPA).

Cerchiamo di fare un passo indietro e di comprendere brevemente cosa dice e dispone la legge sulle  notificazione di atti esattoriali effettuata tramite PEC, nello specifico dobbiamo ricollegarci all’art. 3-bis della Legge n. 53/1994, al comma 1, prevede che:

“La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sotto- scrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.”.

Cosa sono questi elenchi?

Gli indirizzi PEC di imprese e professionisti italiani sono pubblici e fruibili da chiunque: è possibile infatti consultarli in un apposito registro PEC. Il servizio prende il nome INI-PEC, dove INI indica Indice nazionale degli indirizzi. Per usufruire di questo servizio online senza registrazione della PA, basta collegarsi al portale INI-PEC messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico.

Tali elenchi sono o meglio dire registri  IPA, REGINDE e INIPEC in cui devono sempre essere regi- strati gli indirizzi di provenienza delle notifiche.

Negli ultimi anni, è accaduto non di rado che l’Ader notificasse atti ai contribuenti da indirizzi PEC non presenti nei registri suindicati, circostanza che ha dato vita ad una mole di contezioso notevole poiché i contribuenti hanno proposto ricorso dinanzi le Commissioni Tributarie competenti al fine di eccepire l’irregolarità della notifica.

 

Attenzione a non fare confusione

L’elemento selettivo tra notifica nulla e notifica inesistente è costituito dalla circostanza, per l’ipotesi di nullità, che la costituzione o l’opposizione del destinatario dell’atto di fatto sana il vizio (per il principio secondo cui, così facendo, si dimostra che la notificazione ha rag- giunto il suo scopo).

L’inesistenza nell’ambito della scienza giuridica è l’impossibilità di qualificare un atto come giuridico o per la mancanza o per la incompletezza di requisiti minimi tali che per l’ordinamento l’atto giuridicamente non esiste ed è irrilevante: per questo la notifica inesistente non può mai essere sanata.

Dunque, per fare chiarezza:

INESISTENTE è un atto che non può essere rinotificato da parte di ADE riscossione, in quanto la posizione non può esser sanata.

NULLO è un atto che ha raggiunto il suo scopo, ma è da ritenersi, e pertanto dovra essere notificato nuovamente

Corte di Cassazione n. 29548 del 10 ottobre 2022

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte, trovandosi a decidere sulla validità della notifica di un atto processuale eseguita dall’Ader a mezzo PEC da un indirizzo che non era ricompreso tra quelli nei pubblici elenchi di cui al citato art. 16-ter (in particolare il registro IPA), si è pronunciata per la “nullità della notifica” – e non per l’inesistenza – poiché difforme dalle disposizioni di cui all’art. 3- bis, comma 1, Legge n. 53/1994 (cfr. Cass. nn. 5652/2019, 13224/2018).

Conseguentemente alla dichiarazione di nullità, ritiene peraltro ammissibile la rinnovazione della notifica nei confronti della parte rimasta intimata.

Contribuente e Ade Riscossione: Parità di diritti ?????

Come emerge chiaramente dalla sintetica motivazione dell’ordinanza in commento, la Suprema Corte, in controtendenza all’orientamento tenuto sino a quel momento, fa conseguire all’irregolarità della notifica via PEC il vizio di nullità e non quello dell’inesistenza, prevedendo, inoltre, la possibilità della rinnovazione della notifica dalla quale discende la inevitabile sanatoria dell’errore iniziale effettuato dall’AdER (che provvederà a notificare nuovamente e nel modo corretto) e, quindi, il ripristino della conformità alle leggi.

Deve dirsi che ad ogni buon conto la configurazione della fattispecie quale ipotesi di “nullità” porta in dote, come già anticipato, anche il consolidato assioma secondo cui la costituzione in giudizio del destinatario della notifica determina la sanatoria del difetto di nullità, con effetti impliciti di non poco conto nel panorama dei contenziosi di cui si discute.

Eseguendo le dovute riflessioni, nelle ipotesi in questione, sembra essere del tutto minata la certezza della provenienza dell’atto tributario che è stato notificato da un indirizzo PEC che fondamentalmente non ha alcun valore legale: il messaggio PEC proveniente da un indirizzo sconosciuto e non rintracciabile sui pubblici elenchi sembra infatti difettare di un requisito formale indispensabile, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscere il contenuto.

In assenza di requisiti formali indispensabili la conseguenza più logica sembrerebbe essere  come del resto era fino a poco tempo fa l’inesistenza della notifica e l’impossibilità di operare la sanatoria ex art. 156 c.p.c. specie in casi in cui il legislatore abbia posto una serie di norme a garanzia di una forma evidentemente ritenuta indispensabile allo scopo.

A parere dello scrivente questa decisione ci lascia molto perplessi  , in conclusione, questa recente e nuova ipotesi di nullità poiché lo scopo dell’impugnazione sarebbe  come è stato fino ad oggi il sentir dichiarare l’inesistenza dell’atto ricevuto in maniera non conforme a quanto previsto dalle leggi; mentre invece alla luce della decisione in commento sembrerebbe svilupparsi un filone di nullità che come detto  ha delle conseguenze ben diverse dall’inesistenza.

Ma come è ben possibile comprendere, la parità di diritti tra Contribuente e Agenzia delle Entrate riscossione non è il punto forte di questo paese, e non è il solo …………………………

Non vogliamo rubarvi  altro tempo, e vi auguriamo un buon lavoro, se poi avete bisogno di noi potete contattarci.

Un cordiale saluto

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