“Amministratori e PEC: un obbligo da non sottovalutare dal 2025”

Gentili clienti,

con l’avvicinarsi del 2025, è fondamentale essere aggiornati sulle novità legislative che impattano direttamente sulla gestione delle vostre società. Una modifica di rilievo, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, riguarda l’obbligo per tutti gli amministratori di società di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale. Questa misura, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025, è volta a rafforzare la trasparenza e l’efficienza delle comunicazioni tra imprese, pubblica amministrazione e altri enti.

In questo articolo, forniremo un’analisi dettagliata di questa nuova disposizione, illustrando i soggetti interessati, i termini per l’adempimento, le modalità di comunicazione e le sanzioni previste in caso di inadempienza. Il nostro obiettivo è fornirvi tutte le informazioni necessarie per affrontare questo cambiamento normativo con serenità e conformità, evitando possibili sanzioni e garantendo una gestione aziendale efficiente.

Vi invitiamo a leggere attentamente quanto segue e a contattarci per qualsiasi chiarimento o supporto aggiuntivo. Massimo Manetti Tributarista

A partire dal 1° gennaio 2025, è stato introdotto l’obbligo per tutti gli amministratori di società di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale, distinto da quello della società. Questo obbligo, sancito dalla Legge di Bilancio 2025, mira a garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese, la pubblica amministrazione e altri soggetti istituzionali. citeturn0search0

Soggetti coinvolti: L’obbligo riguarda gli amministratori di tutte le tipologie di società, tra cui:

  • Società di capitali (SRL, SPA, SRLS, ecc.);
  • Società di persone (SNC, SAS, ecc.);
  • Consorzi e società consortili;
  • Reti di imprese con personalità giuridica che svolgono attività commerciali nei confronti di terzi.

È importante sottolineare che l’indirizzo PEC dell’amministratore deve essere personale e non può coincidere con quello della società. Tuttavia, se un amministratore ricopre lo stesso ruolo in più società, può utilizzare il medesimo indirizzo PEC per tutte le realtà in cui opera.

Termini per l’adempimento:

  • Per le imprese già costituite al 1° gennaio 2025: È previsto un periodo transitorio fino al 30 giugno 2025 per adeguarsi al nuovo obbligo.
  • Per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025: La comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore deve avvenire contestualmente al deposito della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Modalità di comunicazione: La comunicazione e l’aggiornamento degli indirizzi PEC degli amministratori non comportano oneri di imposta di bollo o diritti di segreteria, rendendo l’adempimento più agevole sotto il profilo economico.

Sanzioni per il mancato adempimento: Il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione della PEC personale al Registro delle Imprese può comportare:

  • Sanzioni amministrative pecuniarie da 103 euro a 1.032 euro, come previsto dall’art. 2630 del Codice Civile.
  • La sospensione della domanda di iscrizione o di rinnovo della posizione amministrativa. In caso di mancata regolarizzazione entro 30 giorni, la richiesta viene rigettata, con possibili conseguenze sulla continuità della carica ricoperta.

 

Obiettivi della normativa: Questa misura si inserisce in un quadro normativo volto a garantire maggiore trasparenza nella gestione societaria e ad agevolare le comunicazioni tra amministratori, imprese e terzi. L’adozione di un indirizzo PEC personale per ciascun amministratore permette di ridurre le difficoltà di reperimento e semplificare la trasmissione di informazioni ufficiali.

È fondamentale che le società si attivino tempestivamente per raccogliere e comunicare gli indirizzi PEC dei propri amministratori al Registro delle Imprese entro i termini previsti, al fine di evitare sanzioni e garantire una gestione aziendale conforme alle nuove disposizioni normative.

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