Polizze contro eventi estremi: obbligatorie per legge dal 2025, ecco cosa cambia
Studio Manetti Massimo
Lo Studio Manetti, da sempre al fianco delle imprese per garantire consulenza fiscale, amministrativa e normativa aggiornata e puntuale, approfondisce oggi un tema di grande rilevanza: l’obbligo di stipula delle polizze assicurative contro i rischi catastrofali entro il 31 marzo 2025.
Attraverso questa guida, forniamo un quadro chiaro degli obblighi previsti, delle sanzioni in caso di inadempimento, delle coperture assicurative richieste e degli adempimenti necessari per essere in regola.
Entro il 31 marzo 2025, le imprese commerciali iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, sono obbligate a stipulare una polizza a copertura dei rischi derivanti da eventi “catastrofali” sui beni aziendali.
Il sistema di polizze obbligatorie per i rischi catastrofali delle imprese commerciali non agricole è stato introdotto dalla Legge n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024) e reso operativo con il D.M. 30 gennaio 2025, n. 18.
Di seguito si riportano alcune informazioni utili ad identificare i soggetti interessati e le modalità operative per adempiere all’obbligo.
Chi è obbligato alla stipula delle polizze
Sono obbligate le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., ad esclusione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c.
Si tratta, quindi, di tutte le imprese commerciali che svolgono:
- attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi;
- attività intermediarie nella circolazione dei beni;
- attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle
ATTENZIONE: Non sono soggette all’obbligo le imprese per le quali non è prevista l’iscrizione nel Registro delle imprese e, quindi, i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 c.c. (i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti
della famiglia). |
Quali sono i beni assicurati
La polizza deve coprire i danni sui beni di cui all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), c.c. a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.
Più precisamente, vi rientrano i seguenti beni:
Beni assicurabili | Cosa rientra nella definizione |
Terreni | Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro |
conformazione. | |
Fabbricati | L’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. |
Impianti e macchinari | Tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato. |
Attrezzature industriali e commerciali | Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. |
Quali sono gli eventi catastrofali
Non tutte le catastrofi naturali sono assicurabili.
Infatti, le calamità naturali e gli eventi catastrofali che rientrano nell’ambito della copertura assicurativa sono solo le seguenti:
Eventi | In cosa consistono |
Alluvione, inondazione ed esondazione | Fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione. |
Sisma | Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate |
|
nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro. | |
Frana | Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione. |
A quali imprese di assicurazione rivolgersi
Per stipulare la polizza è possibile rivolgersi ad imprese di assicurazione che offrono la copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese.
ATTENZIONE: In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato
dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). |
A quanto ammonta il premio
Il premio viene determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
ATTENZIONE: È possibile fruire di sconti in proporzione all’eventuale riduzione del rischio a seguito di misure in tal senso adottate dall’impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni da calamità
naturali ed eventi catastrofali.
Scoperti
Per determinare la copertura assicurativa e gli eventuali scoperti occorre distinguere tra:
- fino a 30 milioni di euro di somma assicurata: avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell’assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile;
- oltre 30 milioni di euro di somma assicurata: avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le grandi imprese, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Massimali
Le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:
- per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
- per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata.
Fermo l’obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese, la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Fermo quanto detto sopra, per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.
Per le polizze fino a 1 milione di euro di somma assicurata, i contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva, anche per il tramite di convenzioni, prevedono l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l’applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.
Entro quando stipulare la polizza
Per essere in regola con l’obbligo di legge, la polizza va stipulata entro il 31 marzo 2025.
A tal proposito, comunque, si segnala che con il c.d. decreto “Bollette” (D.L. n. 19/2025) attualmente in discussione parlamentare per la conversione in legge, sarebbe allo studio una eventuale proroga di 7 mesi.
Comunque, allo stato attuale, per evitare di incorrere nella violazione dell’obbligo di legge, la data da tenere in considerazione per la stipula della polizza resta quella del 31 marzo 2025.
Resta inteso che iI nostro Studio, oltre ad essere a disposizione per fornirvi ulteriori informazioni in merito all’adempimento, vi aggiornerà tempestivamente nel caso in cui dovesse sopraggiungere la proroga della scadenza del 31 marzo.
Vi invitiamo, in ogni caso, a prestare molta attenzione al nuovo obbligo in quanto, in caso di inadempimento, sono previste gravose sanzioni.
In particolare, in caso di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.
Inoltre, l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
Rag. Dott. Massimo Manetti Tributarista
Iscrizione 302 A.T.I Tributarista Qualificato Alla legge n.4 del 14/01/2013 Iscrizione Registro Tributaristi Certificati con accreditamento Accredia a norma UNI 11511:2013 di cui al nr 244 dell’elenco FAC