Studio Manetti Consulting

Versamenti Redditi: il calendario dei versamenti

PREMESSA

Salvo che non intervengano modifiche nelle tempistiche, il 30 giugno è la data entro la quale i contribuenti dovranno dare il via ai versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei Redditi, salvo che:

  • non vogliano approfittare della possibilità di giovarsi di ulteriori 30 giorni (con maggiorazione dello 0,4 per cento) e
  • non si tratti di società di capitali che si sono avvalse della facoltà di approvare il bilancio entro il maggiore termine di 180 giorni.

Il calendario dei versamenti, da anni, è caratterizzato non solo dalla possibilità di godere di una dilazione di ulteriori 30 giorni, dietro corresponsione dello 0,4 per cento in più, ma anche dal fatto che, in caso di rateazione,

le rate successive alla prima scadono:

  • il 16 del mese per i titolari di partita IVA e
  • a fine mese per i non titolari di partita IVA.

Questa diversa cadenza prevista nel caso di rateazione ha da sempre comportato effetti “curiosi”, per non dire spiacevoli, soprattutto in capo ai non titolari di partita IVA, che si ritrovavano, in caso di versamento a luglio, chiamati sostanzialmente a versare due rate pressoché in contemporanea:

  • la prima il 30 luglio (ovvero nei 30 giorni dal 30 giugno);
  • la seconda il 31 luglio (ovvero a fine mese).

Quest’anno, questi contribuenti possono, invece, godere di una rateazione dalle tempistiche più interessanti, poiché il 31 luglio cade di sabato, e il primo giorno lavorativo successivo cade nella cd. “pausa estiva”.

IL QUADRO NORMATIVO

Prima di richiamare il calendario dei versamenti previsti per Redditi e IRAP 2021, riferimento 2020, un breve richiamo alle norme di interesse.

A norma dell’art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435:

  • persone fisiche e società di persone (con esercizio in corso al 31 dicembre): il versamento del saldo (e del primo acconto) dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e a quella IRAP delle persone fisiche e delle società o associazioni (art. 5 del TUIR) deve essere effettuato entro il 30 giugno;
  • società di capitali: il versamento del saldo (e del primo acconto) dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche e a quella IRAP deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

SOCIETÀ DI PERSONE E PERSONE FISICHE TITOLARI DI PARTITA IVA

Per le società di persone, con esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e le persone fisiche titolari di partita IVA, il calendario previsto per il versamento delle imposte e dei contributi emergenti dalle dichiarazioni dei Redditi e IRAP è il seguente (viene esposta la maggiore rateazione possibile):

Prima scadenza (senza maggiorazione)

  • Rata Scadenza Note
  • Rata unica o rata 1      30 giugno 2021
  • Rata 2 16 luglio 2021
  • Rata 3 20 agosto 2021 La scadenza del 16 agosto cade nella “pausa estiva” e, quindi, viene prorogata al 20 agosto
  • Rata 4 16 settembre 2021
  • Rata 5 18 ottobre 2021 Il 16 ottobre è sabato
  • Rata 6 16 novembre 2021

Con maggiorazione 0,4%

  • Rata Scadenza Note
  • Rata unica o rata 1 30 luglio 2021 Non 31 luglio, bensì 30 luglio, ovvero 30 giorni dal 30 giugno
  • Rata 2 20 agosto 2021 La scadenza del 16 agosto cade nella “pausa estiva” e, quindi, viene prorogata al 20 agosto
  • Rata 3 16 settembre 2021
  • Rata 4 18 ottobre 2021 Il 16 ottobre è sabato
  • Rata 5 16 novembre 2021

SOCIETÀ DI CAPITALI

Per quanto riguarda le società di capitali, la discriminante è la data di approvazione del bilancio.

Sostanzialmente, i casi che si possono verificare sono tipicamente due:

  • approvazione nel mese di aprile, oppure
  • approvazione nel mese di giugno.

Se il bilancio è stato approvato nel mese di aprile, i versamenti devono essere eseguiti a partire dal 30 giugno oppure (con lo 0,4 per cento in più) dal 30 luglio:

  • nel caso in cui i versamenti vengano effettuati a partire dal 30 giugno, le rate successive scadranno ogni 16 del mese (salvo quella di agosto, che scadrà il 20);
  • nel caso in cui i versamenti vengano maggiorati dello 0,4 per cento, la prima scadenza sarà il 30 luglio (ovvero 30 giorni dal 30 giugno), e le rate successive ogni 16 del mese, salvo pausa estiva